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Document 62006CJ0487

Massime della sentenza

Causa C-487/06 P

British Aggregates Association

contro

Commissione delle Comunità europee

«Impugnazione — Aiuto di Stato — Tassa ambientale sugli aggregati nel Regno Unito»

Conclusioni dell’avvocato generale P. Mengozzi, presentate il 17 luglio 2008   I ‐ 10521

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2008   I ‐ 10555

Massime della sentenza

  1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente

    (Artt. 88, nn. 2 e 3, CE e 230, quarto comma, CE)

  2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente

    (Artt. 88 CE e 230, quarto comma, CE)

  3. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo del provvedimento – Ecotassa sulla vendita degli aggregati

    (Art. 87, n. 1, CE)

  4. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere giuridico – Interpretazione sulla base di elementi obiettivi – Sindacato giurisdizionale

    (Art. 87, n. 1, CE)

  5. Impugnazione – Motivi di ricorso – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Irricevibilità – Contestazione dell’interpretazione o dell’applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale – Ricevibilità

    [Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]

  6. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice comunitario – Interpretazione della motivazione di un atto amministrativo – Limiti

    (Artt. 230 CE e 231 CE)

  1.  Nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato di cui all’art. 88 CE, si deve distinguere, da un lato, la fase preliminare di esame degli aiuti disciplinata al n. 3 di tale articolo, che ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui trattasi e, dall’altro, la fase di esame prevista al n. 2 di questo stesso articolo. È solo nell’ambito di quest’ultima fase, la quale è diretta a consentire alla Commissione di disporre di un’informazione completa su tutti i dati del caso, che il Trattato prevede l’obbligo, per la Commissione, di intimare agli interessati di presentare le proprie osservazioni.

    Qualora la Commissione, senza promuovere il procedimento formale di esame di cui all’art. 88, n. 2, CE, rilevi, con una decisione adottata sulla base del n. 3 dello stesso articolo, la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, i beneficiari di tali diritti procedurali possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare detta decisione dinanzi al giudice comunitario. Per tali motivi, quest’ultimo dichiara ricevibile un ricorso diretto all’annullamento di una simile decisione, proposto da un interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, qualora l’autore di tale ricorso intenda, con la sua proposizione, far rispettare i diritti procedurali che gli derivano da quest’ultima disposizione. Orbene, gli interessati ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, che quindi conformemente all’art. 230, quarto comma, CE, possono promuovere ricorsi, sono le persone, le imprese o le associazioni eventualmente lese nei loro interessi dalla concessione di un aiuto, vale a dire, in particolare, le imprese concorrenti dei beneficiari di tale aiuto e le organizzazioni di categoria.

    Al contrario, se il ricorrente mette in discussione la fondatezza della decisione di valutazione dell’aiuto in quanto tale, il semplice fatto che esso possa essere considerato come interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE non può bastare ad ammettere la ricevibilità del ricorso. Esso deve quindi provare di beneficiare di uno status particolare a prescindere dalla natura, individuale o generale, del provvedimento di aiuto, ossia che la decisione lo riguarda a causa di determinate qualità sue personali o di una situazione di fatto che lo caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, lo distingue in modo analogo ai destinatari. Ciò si verifica in particolare nel caso in cui la posizione del ricorrente sul mercato è sostanzialmente danneggiata dall’aiuto oggetto della decisione controversa. Il fatto che un atto abbia un carattere generale in quanto applicabile alla totalità degli operatori economici interessati non esclude che esso possa interessare individualmente taluni di essi.

    È ricevibile il ricorso proposto da un’associazione di imprese che agisce in nome e per conto di uno o più dei suoi membri che avrebbero potuto essi stessi proporre un ricorso ricevibile, che contesti la fondatezza di una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in esito al procedimento d’esame preliminare nei confronti di una misura statale, qualora tale misura sia in grado di pregiudicare in maniera sostanziale la posizione sul mercato di almeno uno dei suoi membri.

    (v. punti 26-30, 32-33, 35, 39, 55)

  2.  La semplice circostanza che una decisione della Commissione che dichiara un aiuto compatibile con il mercato comune possa influire in una certa misura sui rapporti concorrenziali nel mercato rilevante e che un’impresa si trovi in qualche modo in concorrenza con il beneficiario di tale atto non è comunque sufficiente a far ritenere che quest’ultimo la riguardi individualmente. Pertanto, un’impresa non può avvalersi unicamente della sua qualità di concorrente rispetto all’impresa beneficiaria, ma deve provare inoltre di trovarsi in una situazione di fatto che la identifica alla stessa stregua del destinatario.

    A tale riguardo, la concessione di un aiuto può arrecare pregiudizio alla situazione concorrenziale di un operatore, in particolare, provocando un mancato guadagno o un’evoluzione meno favorevole di quella che sarebbe stata registrata in mancanza di tale aiuto. Analogamente, la gravità di tale pregiudizio può variare secondo un gran numero di fattori come, in particolare, la struttura del mercato considerato o la natura dell’aiuto di cui trattasi. La prova di un pregiudizio sostanziale arrecato alla posizione di un concorrente sul mercato non può, quindi, essere limitata alla presenza di taluni elementi che indicano un peggioramento delle sue prestazioni commerciali o finanziarie.

    (v. punti 47-48, 53)

  3.  Per valutare la selettività di una misura statale occorre accertare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, la suddetta misura rappresenti un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga. Tuttavia, la nozione di aiuto di Stato non riguarda i provvedimenti che stabiliscono una differenziazione tra imprese in materia di tributi, qualora tale differenziazione risulti dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale in questione. Peraltro, lo scopo degli interventi statali non è sufficiente a sottrarli ipso facto alla qualificazione come «aiuti» ai sensi dell’art. 87 CE. Infatti, l’art. 87, n. 1, CE non distingue a seconda delle cause o degli obiettivi degli interventi statali, ma li definisce in funzione dei loro effetti.

    Di conseguenza, il Tribunale disattende tale disposizione, affermando che gli Stati membri sono liberi, nell’ambito di una ponderazione dei diversi interessi in gioco, di definire le loro priorità in materia di tutela ambientale e di determinare di conseguenza i beni o servizi che decidono di assoggettare ad un’ecotassa, ragion per cui la circostanza che una tassa del genere non sia applicabile all’insieme delle attività analoghe che esercitano un impatto comparabile sull’ambiente non permette di ritenere che le attività analoghe, non assoggettate a tale ecotassa, beneficino di un vantaggio selettivo. Un simile approccio, basato unicamente sulla considerazione dell’obiettivo ambientale perseguito, esclude a priori la possibilità di qualificare come vantaggio selettivo il fatto che operatori che si trovano in situazioni analoghe rispetto all’obiettivo non vengano assoggettati alla tassa, e ciò a prescindere dagli effetti della misura fiscale in questione.

    Benché la tutela dell’ambiente costituisca uno degli obiettivi essenziali della Comunità, la necessità di tener conto delle esigenze di detta tutela non giustifica l’esclusione di misure selettive, fossero anche specifiche come le ecotasse, dall’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE, poiché la considerazione degli obiettivi ambientali può in ogni caso intervenire in modo utile in sede di valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune, conformemente all’art. 87, n. 3, CE.

    (v. punti 82-87, 91-92)

  4.  La nozione di aiuto di Stato, quale definita nel Trattato, ha carattere giuridico e deve essere interpretata sulla base di elementi obiettivi. Per tale ragione il giudice comunitario deve esercitare, in linea di principio e tenuto conto sia degli elementi concreti della causa sottopostagli sia del carattere tecnico o complesso delle valutazioni effettuate dalla Commissione, un controllo completo per quanto riguarda la questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE. Infatti, non vi sono presupposti perché la Commissione goda, in sede di decisione adottata in forza dell’art. 88, n. 3, CE, di un «ampio margine di discrezionalità» riguardo alla qualificazione di una misura come «aiuto di Stato» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, il che comporterebbe che il controllo giurisdizionale sulle valutazioni della Commissione non sia in linea di principio completo. Ciò è tanto più vero in quanto la Commissione, qualora non possa acquisire la convinzione — al termine di un primo esame nell’ambito del procedimento di cui all’art. 88, n. 3, CE — che la misura statale di cui trattasi non sia un «aiuto» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE o, se è un aiuto, che la detta misura sia compatibile con il Trattato, ovvero qualora il detto procedimento non le abbia consentito di risolvere tutti i problemi posti dalla valutazione della compatibilità della misura in esame, è tenuta ad avviare il procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE «senza disporre a tal proposito di alcun margine di discrezionalità». Inoltre, sebbene il controllo giurisdizionale sulla questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE sia, quando le valutazioni apportate dalla Commissione hanno un carattere tecnico o complesso, limitato, occorre però che il Tribunale lo constati nel caso di specie.

    (v. punti 111-114, 185-186)

  5.  Non risponde ai requisiti di motivazione stabiliti dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, e 112, n. 1, lett. c), del suo regolamento di procedura, un ricorso di impugnazione che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi. Infatti, un’impugnazione di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte.

    Tuttavia, qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nell’ambito di un’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse così basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d’impugnazione sarebbe privato di una parte di significato.

    (v. punti 122-123)

  6.  Nell’ambito del controllo di legittimità di cui all’art. 230 CE, la Corte e il Tribunale sono competenti a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del Trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione ovvero per sviamento di potere. L’art. 231 CE prevede che, se il ricorso è fondato, l’atto impugnato è dichiarato nullo e non avvenuto. La Corte e il Tribunale non possono quindi, in ogni caso, sostituire la loro propria motivazione a quella dell’autore dell’atto impugnato.

    Se, nell’ambito di un ricorso di annullamento, il Tribunale può essere indotto ad interpretare la motivazione di un atto impugnato in maniera diversa da quella del suo autore, o addirittura, in taluni casi, persino a respingere la motivazione formale adottata da quest’ultimo, esso non può farlo quando nessun elemento sostanziale lo giustifichi.

    Il Tribunale incorre quindi in un errore di interpretazione qualora sostituisca la propria interpretazione a quella che deriva direttamente dalla decisione controversa, benché nessun elemento sostanziale lo giustifichi.

    (v. punti 141-142, 144)

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