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Document 62006CJ0420

    Massime della sentenza

    Causa C-420/06

    Rüdiger Jager

    contro

    Amt für Landwirtschaft Bützow

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Schwerin)

    «Politica agricola comune — Regolamenti (CE) n. 1254/1999 e (CE) n. 1782/2003 — Carni bovine — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari — Regolamenti (CEE) n. 3887/92, (CE) n. 2419/2001 e (CE) n. 796/2004 — Domanda di aiuti “per animali” — Premio alla vacca nutrice — Irregolarità — Inosservanza delle disposizioni applicabili all’identificazione e alla registrazione dei bovini che non sono oggetto di domande d’aiuti — Regolamento (CE) n. 1760/2000 — Esclusione dal beneficio dell’aiuto — Art. 2, n. 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Principio di applicazione retroattiva della pena più mite»

    Conclusioni dell’avvocato generale Y. Bot, presentate il 27 novembre 2007   I - 1319

    Sentenza della Corte (Grande Sezione) 11 marzo 2008   I - 1342

    Massime della sentenza

    1. Diritto comunitario – Principi – Principio di applicazione retroattiva della pena più mite

      (Regolamento del Consiglio n. 2988/95, art. 2, nn. 1 e 2)

    2. Agricoltura – Politica agricola comune – Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti

      (Regolamenti del Consiglio n. 2988/95, art. 2, n. 2, e n. 1782/2003; regolamenti della Commissione n. 3887/92, art. 10 quater, n. 2419/2001, art. 39, n. 1, e n. 796/2004, artt. 66 e 67)

    1.  Il principio di applicazione retroattiva della pena più mite fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, cosicché esso deve essere considerato un principio generale del diritto comunitario, di cui la Corte garantisce il rispetto e che il giudice nazionale deve applicare.

      Tale principio trova più particolarmente espressione all’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, norma in virtù della quale le autorità competenti sono tenute ad applicare retroattivamente ad un comportamento costituente un’irregolarità ai sensi del n. 1 del detto articolo le modifiche successive apportate da disposizioni contenute in una normativa comunitaria settoriale che istituisce sanzioni amministrative meno rigorose.

      (v. punti 59-60)

    2.  L’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, deve essere interpretato nel senso che le disposizioni di cui agli artt. 66 e 67 del regolamento n. 796/2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, come modificato e rettificato dal regolamento n. 239/2005, non possono applicarsi retroattivamente ad una domanda di aiuti «per animali» rientrante nell’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento n. 3887/92, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, come modificato dal regolamento n. 2801/99, che ha dato luogo ad un’esclusione dal beneficio dell’aiuto ai sensi dell’art. 10 quater di detto regolamento.

      Infatti, il regime sanzionatorio istituito agli artt. 66 e 67 del regolamento n. 796/2004 non ha lo scopo di modificare la natura o l’intensità delle sanzioni applicabili nell’ambito del regime di aiuti per i bovini posto in essere dal regolamento n. 1254/1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, bensì è inteso ad adattare queste ultime, a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento n. 1782/2003, al nuovo contesto normativo risultante dalla riforma della politica agricola comune introdotta da quest’ultimo regolamento, al fine di mantenere la coerenza del regime sanzionatorio applicabile ai regimi di aiuti di cui trattasi, alla luce dei principi che sono alla base di tale riforma. Il regime istituito dai detti artt. 66 e 67 non riflette pertanto un mutamento nella valutazione del legislatore comunitario in ordine all’adeguatezza delle sanzioni rispetto alla gravità dell’irregolarità in questione.

      Ne consegue che il detto regime sanzionatorio, essendo direttamente e strettamente connesso con la riforma della politica agricola comune introdotta con il regolamento n. 1782/2003, non può, a pena di snaturare il regime della condizionalità quale concepito dal legislatore comunitario nell’ambito di detta riforma, essere trasposto ad un caso di inosservanza delle norme d’identificazione e di registrazione dei bovini rientrante ratione temporis nella previsione del regolamento n. 3887/92. Conseguentemente, poiché il detto regime non costituisce una «modifica successiva» ai sensi dell’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95, del regime sanzionatorio contemplato dal regolamento n. 2419/2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento n. 3508/92, quale modificato dal regolamento n. 118/2004, esso non può essere invocato in un contesto del genere. Per contro, in un contesto del genere, si può fare valere l’art. 39, n. 1, del regolamento n. 2419/2001, nella sua versione risultante dal regolamento n. 118/2004. Infatti, tale disposizione, che costituisce una siffatta «modifica successiva» dell’art. 10 quater del regolamento n. 3887/92, comporta un regime di sanzioni meno rigorose di quelle enunciate in quest’ultima disposizione, per il fatto di aver istituito, in particolare, un limite massimo alla riduzione applicabile. Spetta quindi al giudice del rinvio applicare retroattivamente all’imprenditore agricolo interessato le disposizioni di detto art. 39, n. 1.

      (v. punti 70, 82-85)

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