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Document 62006CJ0349

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Accordi internazionali — Accordo di associazione CEE-Turchia — Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione CEE-Turchia — Decisione n. 1/80 — Ricongiungimento familiare

(Protocollo addizionale all’accordo di associazione CEE-Turchia, art. 59; decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, artt. 7, primo comma, e 14, n. 1)

2. Accordi internazionali — Accordo di associazione CEE-Turchia — Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione CEE-Turchia — Decisione n. 1/80 — Limitazioni dei diritti per motivi d’ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità

(Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, art. 14, n. 1)

Massima

1. Un cittadino turco, autorizzato a far ingresso sul territorio di uno Stato membro in età minore a titolo di ricongiungimento familiare e che abbia acquisito il diritto di libero accesso a qualsiasi attività lavorativa subordinata di propria scelta in forza dell’art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, perde il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, che è il corollario del diritto di libero accesso, soltanto in due casi, vale a dire:

– quando la presenza del detto migrante sul territorio dello Stato membro ospitante costituisce, a causa del suo comportamento personale, un pericolo reale e grave per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità, ai sensi dell’art. 14, n. 1, della stessa decisione, oppure

– quando lascia il territorio dello Stato membro interessato per un periodo significativo e senza motivi legittimi,

anche quando è di età superiore a 21 anni, non è più a carico dei suoi genitori, ma conduce una vita autonoma nello Stato membro interessato, e non è stato a disposizione del mercato del lavoro durante vari anni a causa dell’esecuzione di una pena detentiva inflittagli per tale durata e senza il beneficio della sospensione condizionale.

Questa interpretazione non è incompatibile con quanto prescritto dall’art. 59 del Protocollo addizionale dell’Accordo d’associazione, secondo cui la Turchia non può beneficiare di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente.

(v. punto 21, dispositivo 1)

2. L’art. 14 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, che autorizza le limitazioni dei diritti conferiti da tale decisione quando siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità, deve essere interpretato nel senso che non osta a che un provvedimento di espulsione venga disposto nei confronti di un cittadino turco già oggetto di ripetute condanne penali, a condizione che il suo comportamento personale costituisca una minaccia effettiva e sufficientemente grave che pregiudichi un interesse fondamentale della collettività. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò ricorre nella specie.

(v. punto 39, dispositivo 2)

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