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Document 62006CJ0348

    Massime della sentenza

    Causa C-348/06 P

    Commissione delle Comunità europee

    contro

    Marie-Claude Girardot

    «Impugnazione — Agente temporaneo — Ricorso per risarcimento danni — Perdita di una possibilità di essere assunti — Danno reale e certo — Determinazione dell’entità del risarcimento del danno»

    Conclusioni dell’avvocato generale P. Mengozzi, presentate il 22 novembre 2007   I - 836

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 febbraio 2008   I - 863

    Massime della sentenza

    1. Funzionari – Ricorso – Competenza a conoscere della legittimità e del merito – Risarcimento del danno materiale connesso a una perdita di possibilità derivante dall’illegittimo rigetto di una candidatura

      (Statuto dei funzionari, art. 91, n. 1)

    2. Impugnazione – Motivi di ricorso – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Irricevibilità

      [Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]

    1.  Quando giudica controversie di carattere pecuniario ex art. 91, n. 1, dello Statuto, il Tribunale dispone di una competenza anche di merito, nell’ambito della quale può, se necessario, condannare d’ufficio la convenuta a versare un’indennità per il danno causato dal suo illecito e, in tal caso, tenuto conto delle circostanze, può valutare equitativamente il danno. Inoltre, allorché il Tribunale ha accertato l’esistenza di un danno, esso è competente in via esclusiva a valutare, entro i limiti della domanda e nel rispetto dell’obbligo di motivazione, le modalità e la portata del risarcimento di tale danno.

      A questo proposito, nell’ambito della determinazione dell’entità del risarcimento del danno derivante dalla perdita della possibilità, per un agente temporaneo la cui candidatura sia stata illegittimamente respinta, di essere assunto presso un’istituzione comunitaria, il ricorso ad un metodo applicato da vari ordinamenti nazionali e fondato sul criterio della perdita di retribuzione, stabilendo la differenza tra la retribuzione sperata e quella effettivamente percepita, indi valutando, sotto forma di percentuale, la possibilità di essere assunto al fine di ponderare suddetta perdita, induce necessariamente il giudice comunitario a fondare il suo giudizio su una serie di ipotesi per loro natura incerte ma che rientrano nell’ambito della valutazione sovrana dei fatti operata dal Tribunale e del margine di valutazione di cui dispone.

      (v. punti 45, 58-59, 61-62, 64, 72-74)

    2.  Dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della stessa risulta che un ricorso d’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda.

      Non soddisfa tali condizioni l’impugnazione volta non tanto ad identificare l’esistenza di errori di diritto da cui sarebbe viziato il ragionamento del Tribunale nella sentenza impugnata, quanto piuttosto a rimettere in discussione, reiterando gli argomenti fatti valere in primo grado nonché avvalendosi di asserite nuove prove, la valutazione dei fatti operata da detto organo giurisdizionale nella sentenza di cui trattasi.

      (v. punti 88, 91)

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