Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CJ0329

Massime della sentenza

Cause riunite C-329/06 e C-343/06

Arthur Wiedemann

contro

Land Baden-Württemberg

e

Peter Funk

contro

Stadt Chemnitz

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Verwaltungsgericht Sigmaringen e dal Verwaltungsgericht Chemnitz)

«Direttiva 91/439/CEE — Reciproco riconoscimento delle patenti di guida — Revoca della patente in uno Stato membro per uso di stupefacenti o di alcol — Nuova patente rilasciata in un altro Stato membro — Rifiuto di riconoscere il diritto di guidare nel primo Stato membro — Residenza non conforme alla direttiva 91/439/CEE»

Conclusioni dell’avvocato generale Y. Bot, presentate il 14 febbraio 2008   I - 4637

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 26 giugno 2008   I - 4656

Massime della sentenza

  1. Trasporti – Trasporti su strada – Patente di guida – Direttiva 91/439

    (Direttiva del Consiglio 91/439, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, artt. 1, n. 2, 7, n. 1, e 8, nn. 2 e 4)

  2. Trasporti – Trasporti su strada – Patente di guida – Direttiva 91/439

    (Direttiva del Consiglio 91/439, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4)

  1.  Gli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439, concernente la patente di guida, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, devono essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro neghi il riconoscimento, nel suo territorio, del diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata successivamente da un altro Stato membro al di fuori di un qualsiasi periodo di divieto di chiedere una nuova patente imposto alla persona interessata e, pertanto, della validità di tale patente finché il titolare della medesima non abbia soddisfatto i requisiti posti in questo primo Stato membro per il rilascio di una nuova patente in seguito alla revoca di una patente precedente, incluso l’esame di idoneità alla guida attestante il venir meno dei motivi che avevano giustificato la detta revoca.

    Nelle stesse circostanze, le dette disposizioni non ostano a che uno Stato membro neghi il riconoscimento, nel suo territorio, del diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata successivamente da un altro Stato membro ove sia dimostrato, in base alle annotazioni figuranti sulla medesima o ad altre informazioni incontestabili provenienti dallo Stato membro del rilascio, che, quando la detta patente è stata rilasciata, il suo titolare, che è stato oggetto, nel territorio del primo Stato membro, di un provvedimento di revoca di una patente precedente, non aveva la sua residenza normale nel territorio dello Stato membro del rilascio.

    (v. punto 73, dispositivo 1)

  2.  Gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439, concernente la patente di guida, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, ostano a che uno Stato membro, che, conformemente a questa direttiva, è tenuto a riconoscere il diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, sospenda provvisoriamente tale diritto quando quest’ultimo Stato membro verifica le modalità di rilascio di tale patente. Invece, nel medesimo contesto, le dette disposizioni non ostano a che uno Stato membro decida la sospensione del detto diritto ove risulti dalle annotazioni sulla detta patente o da altre informazioni incontestabili provenienti da quest’altro Stato membro che il requisito di residenza imposto dall’art. 7, n. 1, lett. b), della detta direttiva non era soddisfatto al momento del rilascio della patente medesima.

    (v. punto 86, dispositivo 2)

Top