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Document 62006CJ0301

    Massime della sentenza

    Causa C-301/06

    Irlanda

    contro

    Parlamento europeo

    e

    Consiglio dell'Unione europea

    «Ricorso di annullamento — Direttiva 2006/24/CE — Conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica — Scelta del fondamento giuridico»

    Conclusioni dell'avvocato generale Y. Bot, presentate il 14 ottobre 2008   I ‐ 595

    Sentenza della Corte (Grande Sezione) 10 febbraio 2009   I ‐ 628

    Massime della sentenza

    Atti delle istituzioni – Scelta del fondamento giuridico

    (Art. 95 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/24)

    L'adozione della direttiva 2006/24, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione, deve avvenire sulla base dell'art. 95 CE.

    Infatti, il legislatore comunitario può ricorrere all'art. 95 CE segnatamente in caso di divergenze tra le normative nazionali allorché siffatte divergenze sono tali da ostacolare le libertà fondamentali o da causare distorsioni della concorrenza, e quindi da incidere direttamente sul funzionamento del mercato interno.

    Risulta che le divergenze tra le varie normative nazionali adottate in materia di conservazione dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche potevano avere un’incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno e che era prevedibile che tale incidenza tendesse ad aggravarsi. Una situazione siffatta giustificava che il legislatore comunitario perseguisse l'obiettivo di tutelare il buon funzionamento del mercato interno adottando norme armonizzate.

    Inoltre, la direttiva 2006/24 disciplina operazioni che sono indipendenti dall'attuazione di qualsiasi eventuale azione di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Essa non armonizza né la questione dell'accesso ai dati da parte delle autorità nazionali competenti in materia di repressione, né quella relativa al ricorso ai dati medesimi ed al loro scambio fra le autorità in parola. Tali questioni, rientranti in linea di principio nell'ambito coperto dal titolo VI del Trattato UE, sono state escluse dalle disposizioni di detta direttiva. Ne consegue che il contenuto materiale della direttiva 2006/24 ha essenzialmente come oggetto le attività dei fornitori di servizi nel settore interessato del mercato interno, ad esclusione delle attività statali rientranti nel titolo VI del Trattato UE. Visto tale contenuto materiale, occorre concludere che detta direttiva concerne in maniera preponderante il funzionamento del mercato interno.

    (v. punti 63, 71-72, 83-85, 93)

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