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Document 62006CJ0260
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure d’effetto equivalente
(Artt. 28 CE e 30 CE; direttiva del Consiglio 91/414)
Uno Stato membro può subordinare ad una procedura semplificata di autorizzazione all’immissione in commercio l’importazione parallela di un prodotto fitosanitario proveniente da un altro Stato membro nel quale esso beneficia già di tale autorizzazione, qualora l’importazione sia effettuata da un agricoltore esclusivamente per il fabbisogno della sua azienda, e l’autorizzazione all’immissione in commercio così concessa sia specifica per ogni operatore.
Tuttavia, il principio di proporzionalità impone, per salvaguardare la libera circolazione delle merci, che la normativa in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari sia applicata limitatamente a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi di tutela dell’ambiente e della salute umana ed animale legittimamente perseguiti. Pertanto, tale autorizzazione all’immissione in commercio non può essere subordinata alla designazione del prodotto importato con il marchio proprio dell’operatore interessato quando quest’ultimo è un agricoltore che effettua l’importazione parallela esclusivamente per il fabbisogno della propria azienda. Inoltre, la detta autorizzazione non può essere assoggettata al pagamento di un’imposta che non sia proporzionata alle spese generate dal controllo o dalle formalità amministrative rese necessarie dall’esame della domanda di autorizzazione. La valutazione forfettaria di tali spese è tuttavia ammissibile nell’osservanza del principio di proporzionalità.
(v. punti 37, 50 e dispositivo)