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Document 62006CJ0241

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture — Direttiva 93/36 — Indicazioni obbligatorie nei bandi di gara

    (Direttive del Consiglio 89/665, art. 1, n. 1, e 93/36, art. 9, n. 4, e allegato IV)

    2. Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori — Direttiva 89/665 — Termine entro cui impugnare le decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici e far valere, a pena di decadenza, le misure ritenute illegittime

    (Direttiva del Consiglio 89/665, art. 1, nn. 1 e 3)

    3. Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori — Direttiva 89/665 — Termine entro cui impugnare le decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatici e far valere, a pena di decadenza, le misure ritenute illegittime

    (Direttiva del Consiglio 89/665, art. 1, nn. 1 e 3)

    Massima

    1. A norma dell’art. 9, n. 4, e dell’allegato IV della direttiva 93/36, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, come modificata dalla direttiva 2001/78, il bando di gara relativo ad un appalto rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva deve precisare il quantitativo o l’entità totale dell’appalto stesso. La mancanza di tale indicazione deve poter costituire l’oggetto di un ricorso ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 92/50, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

    (v. punto 44, dispositivo 1)

    2. La direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, e segnatamente il suo art. 1, nn. 1 e 3, osta a che una norma sulla decadenza dettata dal diritto nazionale sia applicata in modo tale per cui venga negata ad un offerente la possibilità di presentare un ricorso relativo alla scelta della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico o alla stima del valore di tale appalto nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice non abbia chiaramente indicato all’interessato il quantitativo o l’entità totale dell’appalto stesso.

    Infatti, un bando di gara sprovvisto di qualsiasi informazione in merito al valore stimato dell’appalto, seguito da un comportamento evasivo dell’amministrazione aggiudicatrice dinanzi ai quesiti sollevati da un potenziale offerente, deve essere considerato, vista l’esistenza di un termine di decadenza, tale da rendere eccessivamente difficile l’esercizio, da parte dell’offerente interessato, dei diritti conferitigli dall’ordinamento giuridico comunitario. Sebbene una norma nazionale sulla decadenza possa in linea di principio essere considerata conforme al diritto comunitario, la sua applicazione ad un offerente in tali circostanze non soddisfa il precetto di effettività risultante dalla direttiva 89/665.

    (v. punti 55-57, 64, dispositivo 2)

    3. La direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, e segnatamente il suo art. 1, nn. 1 e 3, osta a che una norma sulla decadenza dettata dal diritto nazionale per i ricorsi relativi alla scelta della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico o alla stima del valore di tale appalto venga estesa in via generale ai ricorsi diretti contro le decisioni dell’amministrazione aggiudicatrice, ivi comprese quelle intervenute in fasi della procedura di aggiudicazione successive al termine fissato dalla norma decadenziale in questione.

    Infatti, applicare una norma che stabilisce quale termine di decadenza la scadenza del termine per la presentazione delle candidature o delle offerte in modo da estendere tale norma all’insieme delle decisioni adottabili dall’amministrazione aggiudicatrice per tutto il corso del procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico, rende praticamente impossibile l’esercizio dei diritti conferiti all’interessato dall’ordinamento comunitario per quanto riguarda le irregolarità che possono verificarsi soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte ed è pertanto contraria alla direttiva 89/665.

    (v. punti 45, 58, 60-61, 64, dispositivo 2)

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