Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CJ0202

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Concorrenza — Concentrazioni — Competenza della Commissione — Determinazione, per tutta la durata del procedimento, ad una data strettamente connessa alla notifica

    (Regolamento del Consiglio n. 4064/89, artt. 1, nn. 2 e 3, 5 e 8, n. 2, secondo comma)

    2. Concorrenza — Concentrazioni — Esame da parte della Commissione — Proporzionalità delle condizioni e degli obblighi imposti alle imprese per rendere l’operazione notificata compatibile con il mercato comune

    (Regolamento del Consiglio n. 4064/89, artt. 2 e 8, n. 2)

    3. Concorrenza — Concentrazioni — Esame da parte della Commissione — Obbligo di tener conto delle decisioni delle autorità nazionali — Insussistenza

    (Regolamento del Consiglio n. 4064/89)

    Massima

    1. La competenza della Commissione a conoscere di un’operazione di concentrazione nell’ambito del regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, deve essere stabilita, per tutta la durata del procedimento, a una data determinata. Tenuto conto dell’importanza che l’obbligo di notifica riveste nel sistema di controllo previsto dal legislatore comunitario, tale data deve necessariamente presentare una stretta connessione con la notifica. Infatti, tanto l’esigenza di certezza del diritto, la quale implica che l’autorità competente ad esaminare una data operazione di concentrazione possa essere identificata in modo prevedibile, quanto l’esigenza di celerità che caratterizza l’economia generale del regolamento n. 4064/89 e che impone alla Commissione di rispettare termini rigorosi per l’adozione della decisione definitiva, in mancanza della quale l’operazione si presume compatibile con il mercato comune, implicano che, una volta che la Commissione ha determinato, nei confronti di una data operazione, la sua competenza con riferimento ai criteri previsti dagli artt. 1, nn. 2 e 3, e 5 del regolamento n. 4064/89, tale competenza non possa essere rimessa in discussione in qualsiasi momento o assoggettata a modifiche permanenti.

    Pertanto, se è evidente che la Commissione perde la propria competenza a valutare un’operazione di concentrazione qualora le imprese interessate abbandonino completamente il progetto, diversamente accade quando le parti si limitano a proporre di apportare modifiche parziali al progetto. Proposte di tale tipo non possono avere l’effetto di costringere la Commissione a riesaminare la propria competenza, giacché in caso contrario si consentirebbe alle imprese interessate di perturbare significativamente lo svolgimento del procedimento e l’efficacia del controllo voluto dal legislatore, obbligando la Commissione a verificare costantemente la sua competenza a scapito dell’esame di merito del caso. Questa interpretazione è corroborata dal tenore letterale dell’art. 8, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 4064/89, il quale fa apparire chiaramente che gli impegni proposti o assunti dalle imprese sono tutti elementi che la Commissione deve prendere in considerazione nell’ambito dell’esame della questione di merito, vale a dire la compatibilità o l’incompatibilità della concentrazione con il mercato comune, ma che, all’inverso, tali impegni non possono privare la Commissione della sua competenza, una volta che questa sia stata verificata nella prima fase del procedimento.

    (v. punti 38-43)

    2. Le norme sostanziali del regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, e in particolare l’art. 2 del medesimo, attribuiscono alla Commissione un certo potere discrezionale, in particolare per quanto concerne le valutazioni di ordine economico. Di conseguenza, il controllo da parte del giudice comunitario sull’esercizio di tale potere, che è essenziale per la determinazione delle regole in materia di concentrazioni, dev’essere effettuato tenendo conto del margine discrezionale che è implicito nelle regole di carattere economico facenti parte del regime delle concentrazioni.

    In particolare, il controllo sulla proporzionalità delle condizioni e degli obblighi che la Commissione può imporre, ai sensi dell’art. 8, n. 2, del regolamento n. 4064/89, alle parti di un’operazione di concentrazione consiste non nel verificare se, una volta realizzata, l’operazione di concentrazione sarà ancora di dimensione comunitaria, ma nell’assicurarsi che tali condizioni ed obblighi siano proporzionati al problema di concorrenza identificato e consentano di risolverlo interamente.

    (v. punti 53-54)

    3. Tenuto conto della precisa ripartizione delle competenze su cui si basa il regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, le decisioni delle autorità nazionali non possono vincolare la Commissione nell’ambito dei procedimenti di controllo delle concentrazioni.

    (v. punto 56)

    Top