Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CJ0180

    Massime della sentenza

    Causa C-180/06

    Renate Ilsinger

    contro

    Martin Dreschers, operante in veste di amministratore giudiziario della Schlank & Schick GmbH

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien)

    «Competenza giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori — Diritto del consumatore destinatario di una pubblicità ingannevole di chiedere per via giudiziale il premio apparentemente vinto — Qualificazione — Azione di natura contrattuale contemplata all’art. 15, n. 1, lett. c), del detto regolamento — Presupposti»

    Conclusioni dell’avvocato generale V. Trstenjak, presentate l’11 settembre 2008   I ‐ 3964

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 maggio 2009   I ‐ 3998

    Massime della sentenza

    Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori

    [Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 15, n. 1, lett. c)]

    In una situazione nella quale un consumatore mira ad ottenere, a norma della legislazione dello Stato membro nel cui territorio egli ha il proprio domicilio e dinanzi al tribunale del luogo di tale domicilio, la condanna di una società di vendite per corrispondenza, stabilita in un altro Stato membro, alla consegna di un premio da lui apparentemente vinto, e

    qualora la detta società, allo scopo di incitare tale consumatore a concludere un contratto, gli abbia inviato, come destinatario nominativamente designato, una comunicazione idonea a destare in lui l’impressione che gli verrà attribuito un premio qualora ne solleciti il pagamento restituendo il «certificato di richiesta di vincita» allegato alla comunicazione suddetta,

    ma senza che l’attribuzione del premio sia subordinata ad un ordinativo di prodotti offerti in vendita da tale società o ad un ordinativo in prova,

    le regole di competenza enunciate dal regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere così interpretate:

    un’azione giudiziale siffatta proposta dal consumatore ricade sotto l’art. 15, n. 1, lett. c), del detto regolamento a condizione che il venditore professionista si sia giuridicamente impegnato a pagare tale premio al consumatore medesimo;

    qualora tale condizione non sia soddisfatta, un’azione di questo tipo ricade sotto la citata disposizione del regolamento n. 44/2001 soltanto nel caso in cui il consumatore abbia effettivamente trasmesso un ordinativo al suddetto venditore professionista.

    Infatti, l’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001, formulato in termini identici a quelli dell’art. 13 della convenzione di Bruxelles, esige che un contratto sia stato concluso dal consumatore con una persona che svolge attività commerciali o professionali. Ai fini dell’esistenza di un contratto ai sensi della disposizione sopra citata, è indispensabile che il venditore professionista assuma un obbligo giuridico, sottoponendo un’offerta vincolante, sufficientemente chiara e precisa riguardo al suo oggetto ed alla sua portata, per dar vita ad un rapporto di natura contrattuale, vale a dire dichiarandosi incondizionatamente disposto a pagare il premio in questione ai consumatori che ne abbiano fatto richiesta. In assenza di un impegno giuridico in tal senso, l’art. 15, n. 1, lett. c), è applicabile soltanto a condizione che la promessa ingannevole di vincita sia stata seguita dalla conclusione di un contratto da parte del consumatore con la società di vendite per corrispondenza, concretizzatasi in un ordinativo trasmesso a quest’ultima.

    (v. punti 53-55, 59-60 e dispositivo)

    Top