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Document 62006CJ0145

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità — Direttiva 2003/96

[Direttive del Consiglio 92/12, art. 3, nn. 1 e 3, e 2003/96, artt. 2, n. 1, lett. b), e 2, n. 4, lett. b)]

Massima

La direttiva del Consiglio 2003/96, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale che prevede la riscossione di un’imposta di consumo gravante sugli oli lubrificanti quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi da quello di carburante per motori o combustibile per riscaldamento. Anche se, infatti, gli oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall’uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento rientrano nella definizione della nozione di «prodotti energetici» ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 2003/96, essi sono esplicitamente esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva in forza del n. 4, lett. b), primo trattino, del detto articolo e, pertanto, non rientrano nel regime dell’accisa armonizzata. Occorre quindi considerare che i detti oli lubrificanti costituiscono prodotti diversi da quelli oggetto dell’art. 3, n. 1, primo trattino, della direttiva 92/12, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, di modo che, in conformità al n. 3, primo comma, di tale articolo, gli Stati membri conservano la facoltà di introdurre o mantenere imposte che colpiscono tali prodotti, a condizione tuttavia che dette imposte non diano luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse al passaggio di una frontiera.

(v. punti 43‑45 e dispositivo)

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