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Document 62006CJ0097

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni contemplate dalla sesta direttiva

    (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 15, punto 5)

    2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni contemplate dalla sesta direttiva

    (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 15, punti 5 e 13)

    Massima

    1. L’art. 15, punto 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, come modificata dalla direttiva 92/111, che prevede l’esenzione del noleggio di navi adibite alla navigazione d’alto mare, deve essere interpretato nel senso che esso si riferisce tanto al noleggio totale quanto al noleggio parziale di tali navi. Pertanto, tale disposizione osta ad una normativa nazionale che concede il beneficio dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto soltanto nel caso di un noleggio totale delle dette navi.

    Infatti, nell’ambito del commercio internazionale, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto delle operazioni all’esportazione al di fuori della Comunità, delle operazioni equiparate e dei trasporti internazionali, prevista all’art 15 della sesta direttiva, mira all’osservanza del principio dell’imposizione dei beni o dei servizi di cui trattasi nel loro luogo di destinazione. Ogni operazione all’esportazione nonché ogni operazione equiparata ad una tale operazione devono dunque essere esenti dalla detta imposta, al fine di garantire che l’operazione di cui trattasi sia tassata esclusivamente nel luogo in cui i prodotti considerati saranno consumati.

    Una normativa nazionale che limiti al noleggio totale l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto subordina il beneficio di quest’ultima alle dimensioni della nave utilizzata per l’operazione di noleggio, potendo lo stesso volume di carico essere tassato o esentato a seconda che il carico copra la totalità ovvero soltanto una parte della superficie di carico della nave in questione. Orbene, è giocoforza constatare che una tale circostanza fa venire meno l’effetto utile dell’esenzione del noleggio prevista dall’art. 15, punto 5, della sesta direttiva.

    Ciò posto, se è vero che i termini impiegati per designare l’esenzione di cui all’art. 15, punto 5, della sesta direttiva devono essere interpretati restrittivamente, l’adozione di un’interpretazione particolarmente restrittiva della nozione di noleggio porterebbe a misconoscere tanto la formulazione quanto l’obiettivo di tale disposizione.

    (v. punti 29, 31-33, dispositivo 1)

    2. Il contratto di noleggio ai sensi dell’art. 15, punto 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, come modificata dalla direttiva 92/111, si distingue dal contratto di trasporto di beni per il fatto che esso implica che un soggetto, il noleggiante, metta a disposizione di un altro soggetto, il noleggiatore, tutta o parte della nave, mentre, nel caso di un contratto di trasporto di beni, ai sensi dell’art. 15, punto 13, della sesta direttiva, l’impegno del vettore nei confronti del suo cliente riguarda unicamente lo spostamento di detti beni. Spetta al giudice nazionale prendere in considerazione le circostanze rilevanti nelle quali si è svolta un’operazione di noleggio, per ricercarne gli elementi caratteristici in modo da poter valutare se tale operazione debba essere qualificata come noleggio o come prestazione di servizi di trasporto di beni. In particolare, detto giudice dovrà tener conto dei termini del contratto concluso tra le parti, nonché della natura e del contenuto particolare del servizio reso, per accertare se tale contratto possegga i requisiti di un contratto di noleggio ai sensi dell’art. 15, punto 5, della sesta direttiva. Siffatto esame della natura giuridica del contratto risulta inoltre necessario per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste dalla sesta direttiva e per prevenire ogni eventuale frode, evasione ed abuso nell’attuazione di tale direttiva.

    (v. punti 37-40, dispositivo 2)

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