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Document 62006CJ0082

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Oggetto della causa
    Dispositivo

    Parole chiave

    Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso (Art. 226 CE) (v. punto 14)

    2. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri (Art. 249 CE; direttive del Consiglio 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, e 91/689) (v. punti 19, 34-35, 37-39)

    3. Ricorso per inadempimento – Esame nel merito da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 25)

    4. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata sull'ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 26)

    Oggetto della causa

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato – Violazione dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), e dell'art. 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20) – Obbligo di comunicare i piani di gestione dei rifiuti

    Dispositivo

    Dispositivo

    1) Non avendo elaborato:

    – il piano di gestione dei rifiuti per la Provincia di Rimini, conformemente all’art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE,

    – i piani di gestione dei rifiuti comprendenti i luoghi o gli impianti adatti per lo smaltimento dei rifiuti per la Regione Lazio, conformemente all’art. 7, n. 1, quarto trattino, della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156,

    – i piani di gestione dei rifiuti per le Regioni Friuli‑Venezia Giulia e Puglia nonché per la Provincia autonoma di Bolzano‑Alto Adige e la Provincia di Rimini, conformemente all’art. 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi,

    la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali direttive.

    2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

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