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Document 62006CJ0074

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Disposizioni tributarie — Tributi interni — Tassa d’immatricolazione degli autoveicoli usati importati

    (Art. 90, primo comma, CE)

    2. Disposizioni tributarie — Tributi interni — Tassa d’immatricolazione degli autoveicoli usati importati

    (Art. 90, primo comma, CE)

    Massima

    1. Viene meno agli obblighi impostigli in forza dell’art. 90 CE uno Stato membro che, per determinare il valore imponibile degli autoveicoli usati importati nel territorio nazionale da un altro Stato membro, ai fini del calcolo della tassa di immatricolazione, applichi un unico criterio di deprezzamento basato sulla vetustà di tali veicoli e che preveda una riduzione di valore del 7% per gli autoveicoli con una vetustà tra sei e dodici mesi o del 14% per gli autoveicoli con una vetustà di un anno, il che non garantisce che la tassa dovuta non superi, quand’anche solo in casi specifici, l’importo della tassa residua incorporato nel valore degli autoveicoli usati dello stesso tipo già immatricolati nel territorio nazionale.

    (v. punti 40, 59, 61, dispositivo 1)

    2. Non viene meno agli obblighi impostigli in forza dell’art. 90 CE uno Stato membro che applichi agli autoveicoli usati importati da altri Stati membri un sistema di tassazione in cui l’effettivo deprezzamento degli autoveicoli è definito in modo generale e astratto sulla base di criteri determinati dal diritto nazionale, nei limiti in cui, da un lato, i criteri su cui si fonda il metodo di calcolo forfettario del deprezzamento dei veicoli vengono fatti conoscere al pubblico, e, dall’altro, il proprietario di un veicolo usato importato da un altro Stato membro ha la possibilità di contestare l’applicazione di tale metodo di calcolo forfettario a tale veicolo, per dimostrare che essa conduce ad un’imposizione superiore rispetto all’ammontare dell’imposta residua incorporato nel valore degli analoghi veicoli usati già immatricolati nel territorio nazionale.

    (v. punti 46, 50, 60)

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