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Document 62006CJ0055

    Massime della sentenza

    Causa C-55/06

    Arcor AG & Co. KG

    contro

    Repubblica federale di Germania

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln)

    «Telecomunicazioni — Regolamento (CE) n. 2887/2000 — Accesso alla rete locale — Principio di orientamento delle tariffe ai costi — Costi — Interessi afferenti al capitale investito — Ammortamenti delle immobilizzazioni attive — Valutazione delle infrastrutture locali di telecomunicazione — Costi correnti e costi storici — Base di calcolo — Costi reali — Costi già sostenuti e costi preventivi — Documentazione dei costi — Modello analitico di tipo ascendente e discendente — Disciplina nazionale dettagliata — Ambito discrezionale delle autorità nazionali di regolamentazione — Sindacato giurisdizionale — Autonomia procedurale degli Stati membri — Principi di equivalenza e di effettività — Impugnazione in sede giurisdizionale delle decisioni di autorizzazione dei prezzi dell’operatore notificato ad opera dei beneficiari — Onere della prova — Procedura di vigilanza e procedura giurisdizionale»

    Conclusioni dell’avvocato generale M. Poiares Maduro, presentate il 18 luglio 2007   I - 2938

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 aprile 2008   I - 2976

    Massime della sentenza

    1. Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Accesso disaggregato alla rete locale – Regolamento n. 2887/2000 – Principio di orientamento dei prezzi dell’accesso disaggregato alla rete locale in funzione dei costi

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2887/2000, art. 3, n. 3)

    2. Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Accesso disaggregato alla rete locale – Regolamento n. 2887/2000 – Principio di orientamento dei prezzi dell’accesso disaggregato alla rete locale in funzione dei costi – Costi

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2887/2000, art. 3, n. 3)

    3. Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Accesso disaggregato alla rete locale – Regolamento n. 2887/2000 – Principio di orientamento dei prezzi dell’accesso disaggregato alla rete locale in funzione dei costi

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2887/2000, art. 3, n. 3)

    4. Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Accesso disaggregato alla rete locale – Regolamento n. 2887/2000 – Principio di orientamento dei prezzi dell’accesso disaggregato alla rete locale in funzione dei costi

      [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2887/2000, art. 4, n. 2, lett. b)]

    5. Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Accesso disaggregato alla rete locale – Regolamento n. 2887/2000 – Principio di orientamento dei prezzi dell’accesso disaggregato alla rete locale in funzione dei costi

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2887/2000, artt. 1, n. 4, e 3, n. 3)

    6. Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Accesso disaggregato alla rete locale – Regolamento n. 2887/2000 – Principio di orientamento dei prezzi dell’accesso disaggregato alla rete locale in funzione dei costi – Vigilanza da parte delle autorità nazionali di regolamentazione

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2887/2000, artt. 3, n. 3, e 4, nn. 1 e 2)

    7. Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Accesso disaggregato alla rete locale – Regolamento n. 2887/2000 – Principio di orientamento dei prezzi dell’accesso disaggregato alla rete locale in funzione dei costi – Applicazione

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2887/2000, artt. 3, n. 3, e 4, nn. 1 e 3)

    8. Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Accesso disaggregato alla rete locale – Regolamento n. 2887/2000 – Principio di orientamento dei prezzi dell’accesso disaggregato alla rete locale in funzione dei costi – Applicazione

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2887/2000, artt. 3, n. 3, e 4, n. 1; direttiva del Consiglio 90/387, art. 5 bis, n. 3)

    9. Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Accesso disaggregato alla rete locale – Regolamento n. 2887/2000 – Principio di orientamento dei prezzi dell’accesso disaggregato alla rete locale in funzione dei costi – Vigilanza da parte delle autorità nazionali di regolamentazione

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2887/2000, artt. 3, n. 3, e 4)

    1.  Il principio di orientamento dei prezzi dell’accesso disaggregato alla rete locale in funzione dei costi, sancito dall’art. 3, n. 3, del regolamento n. 2887/2000, relativo all’accesso disaggregato alla rete locale, non è soggetto alle regole di un mercato concorrenziale aperto, caratterizzato dalle regole dell’offerta e della domanda, nell’ambito del quale i prezzi dell’accesso disaggregato alla rete locale sono liberamente fissati in funzione del libero gioco della concorrenza. Per contro, nell’ambito della graduale apertura alla concorrenza del mercato delle telecomunicazioni, tale principio impone agli operatori notificati l’obbligo di orientare i prezzi dell’accesso disaggregato alla rete locale in funzione dei costi sostenuti per la realizzazione di quest’ultima, ricavando nel contempo mediante la fissazione dei detti prezzi un ragionevole profitto, in modo tale da permettere uno sviluppo a lungo temine e l’ammodernamento delle infrastrutture esistenti.

      (v. punti 60-61, 64, 69)

    2.  Gli interessi afferenti ai capitali investiti nonché gli ammortamenti delle immobilizzazioni attive impiegate per la realizzazione della rete locale fanno parte dei costi che devono essere presi in considerazione conformemente al principio di orientamento dei prezzi dell’accesso disaggregato alla rete locale in funzione dei costi, sancito dall’art. 3, n. 3, del regolamento n. 2887/2000, relativo all’accesso disaggregato alla rete locale.

      Infatti, al fine di stabilire i prezzi d’accesso disaggregato alla rete locale, devono essere presi in considerazione i costi che l’operatore notificato ha dovuto sostenere nell’ambito degli investimenti effettuati per la realizzazione delle proprie infrastrutture locali. A tale riguardo, gli interessi connessi al capitale investito rappresentano il reddito ricavato da tale capitale se non fosse investito nella rete locale mentre gli interessi afferenti ai prestiti rappresentano il costo dell’indebitamento nell’ambito degli investimenti effettuati per la realizzazione della rete locale. Per quanto riguarda gli ammortamenti delle immobilizzazioni attive impiegate per costituire la rete locale, il cui computo consente di rilevare la diminuzione del valore reale di tali attivi, essi si riferiscono agli investimenti effettuati dall’operatore notificato per la realizzazione della rete locale e sono pertanto riconducibili ai costi di gestione che devono essere presi in considerazione in conformità al principio tariffario previsto dall’art. 3, n. 3, del regolamento n. 2887/2000.

      (v. punti 72, 77-80, 84, dispositivo 1)

    3.  Nell’ambito dell’applicazione del principio di orientamento dei prezzi dell’accesso disaggregato alla rete locale in funzione dei costi, previsto dall’art. 3, n. 3, del regolamento n. 2887/2000, relativo all’accesso disaggregato alla rete locale, le autorità nazionali di regolamentazione devono prendere in considerazione, per determinare la base di calcolo dei costi dell’operatore notificato, i costi reali, vale a dire i costi già sostenuti dall’operatore notificato, nonché i costi preventivi, i quali sono eventualmente basati sui costi stimati per la sostituzione della rete o di taluni elementi della stessa.

      A tale riguardo, il calcolo dei costi non può essere fondato esclusivamente né sui costi rappresentati dalla costruzione ex nihilo da parte di un operatore, diverso dall’operatore notificato, di una nuova infrastruttura locale d’accesso per la fornitura di servizi di telecomunicazioni equivalenti (il costo corrente) né sui costi realmente sostenuti dall’operatore notificato tenendo conto degli ammortamenti già effettuati (il costo storico).

      Invero, il fatto di prendere esclusivamente in considerazione l’una o l’altra base di calcolo può compromettere l’obiettivo considerato da detto regolamento, vale a dire il rafforzamento della concorrenza stabilendo condizioni armonizzate per l’accesso disaggregato alla rete locale, al fine di promuovere la fornitura concorrenziale di un’ampia gamma di servizi di comunicazioni elettroniche.

      Da un lato, la possibilità per l’operatore notificato di fondare la base di calcolo dei costi esclusivamente sui costi correnti dei propri investimenti gli consentirebbe di scegliere quelli che potrebbero dargli la possibilità di stabilire i prezzi al livello più elevato e di non prendere in considerazione gli elementi tariffari che avvantaggerebbero i beneficiari, eludendo così le norme riguardanti la fissazione dei prezzi dell’accesso disaggregato alla rete locale in funzione dei costi.

      D’altro lato, se la base di calcolo dei costi fosse esclusivamente fondata sui costi storici, il che, in funzione dell’età della rete, potrebbe potenzialmente condurre a tener conto di una rete quasi ammortizzata e dunque ad una tariffa molto bassa, l’operatore notificato si troverebbe di fronte ad una situazione caratterizzata da svantaggi ingiustificati che il regolamento n. 2887/2000 è volto appunto ad evitare.

      (v. punti 86, 98, 104, 108-109, 119, dispositivo 2)

    4.  In forza dell’art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2887/2000, relativo all’accesso disaggregato alla rete locale, l’autorità nazionale di regolamentazione può chiedere all’operatore notificato di fornirle informazioni pertinenti sui documenti comprovanti i costi presi in considerazione nell’ambito dell’applicazione del principio dell’orientamento dei prezzi dell’accesso disaggregato alla rete locale in funzione dei costi. Poiché il diritto comunitario non prevede disposizioni relative ai documenti contabili da verificare, spetta esclusivamente alle autorità nazionali di regolamentazione, secondo il diritto applicabile, verificare se i documenti prodotti siano i più appropriati ai fini della contabilizzazione dei costi.

      In mancanza di indicazioni atte a dimostrare con sufficiente certezza l’orientamento del legislatore comunitario in favore di un modello contabile di tipo ascendente o discendente, spetta alle autorità nazionali di regolamentazione, in base alla legge applicabile, scegliere i metodi di contabilizzazione dei costi che ritengono essere, di volta in volta, maggiormente appropriati. Ne discende che il diritto comunitario non esclude l’ipotesi che, nell’ambito dell’applicazione del principio di orientamento dei prezzi dell’accesso disaggregato alla rete locale in funzione dei costi, in mancanza di documenti contabili completi e comprensibili, le autorità nazionali di regolamentazione determinino i costi basandosi su un modello analitico dei costi di tipo ascendente o discendente.

      (v. punti 127, 131-132, 134, dispositivo 3-4)

    5.  La possibilità concessa agli Stati membri dall’art. 1, n. 4, del regolamento n. 2887/2000, relativo all’accesso disaggregato alla rete locale, di adottare misure nazionali dettagliate non può rendere inapplicabile il principio di orientamento dei prezzi dell’accesso disaggregato alla rete locale in funzione dei costi, quale enunciato dall’art. 3, n. 3, del citato regolamento. Tale facoltà di mantenere o introdurre misure contenenti disposizioni più dettagliate autorizza gli Stati membri a prevedere, nella loro legislazione nazionale, disposizioni idonee a concretizzare il principio dell’orientamento dei prezzi dell’accesso disaggregato alla rete locale in funzione dei costi, nell’ambito del potere discrezionale di cui dispongono in materia, ma, in ogni caso, tale potere discrezionale non può derogare ai principi e limiti dettati dall’art. 1, n. 4, del citato regolamento.

      (v. punti 143, 146, 150, dispositivo 5)

    6.  Dalle disposizioni dell’art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2887/2000, relativo all’accesso disaggregato alla rete locale, risulta che in sede di esame dei prezzi degli operatori notificati per la fornitura di un accesso disaggregato alla loro rete locale alla luce del principio tariffario enunciato dall’art. 3, n. 3, del regolamento citato, le autorità nazionali di regolamentazione dispongono di un ampio potere riguardante la valutazione dei vari aspetti dei prezzi in questione, potere che si estende fino alla modifica dei prezzi e dunque delle tariffe proposte. Tale vasto potere ha altresì ad oggetto i costi sostenuti dagli operatori notificati, quali gli interessi afferenti al capitale investito e gli ammortamenti delle immobilizzazioni attive, la base di calcolo di questi ultimi nonché i modelli di documentazione contabile dei detti costi.

      (v. punto 159, dispositivo 6)

    7.  Spetta esclusivamente agli Stati membri, nell’ambito dell’autonomia procedurale di cui essi dispongono, stabilire, nell’osservanza dei principi di equivalenza e di effettività della tutela giurisdizionale, il giudice competente, la natura del contenzioso e pertanto le modalità del controllo giurisdizionale riguardante le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione in merito all’autorizzazione dei prezzi degli operatori notificati per l’accesso disaggregato alla loro rete locale. Ciò posto, il giudice nazionale deve garantire l’effettiva osservanza degli obblighi derivanti dal regolamento n. 2887/2000, relativo all’accesso disaggregato alla rete locale, per quanto riguarda l’accesso disaggregato alla rete locale secondo modalità conformi al principio tariffario enunciato dall’art. 3, n. 3, del citato regolamento, e ciò a condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie.

      (v. punto 170, dispositivo 7)

    8.  L’art. 4, n. 1, del regolamento n. 2887/2000, relativo all’accesso disaggregato alla rete locale, letto in combinato disposto con l’art. 5 bis, n. 3, della direttiva 90/387, sull’istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 97/51, esige che i giudici nazionali interpretino e applichino le norme procedurali interne che disciplinano il diritto al ricorso in modo tale che una decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione riguardante l’autorizzazione dei prezzi d’accesso disaggregato alla rete locale possa essere impugnata in sede giurisdizionale non solo ad opera dell’impresa destinataria di una decisione siffatta, bensì anche ad opera dei beneficiari ai sensi del detto regolamento, i cui diritti siano potenzialmente lesi dalla decisione stessa.

      (v. punto 178, dispositivo 8)

    9.  Il regolamento n. 2887/2000, relativo all’accesso disaggregato alla rete locale, dev’essere interpretato nel senso che, nell’ambito di una procedura di vigilanza della tariffazione dell’accesso disaggregato alla rete locale svolta da un’autorità nazionale di regolamentazione ai sensi dell’art. 4 del citato regolamento, grava sull’operatore notificato l’onere di provare che i propri prezzi rispettano il principio di orientamento dei prezzi ai costi. Spetta, invece, agli Stati membri stabilire la ripartizione dell’onere della prova tra l’autorità nazionale di regolamentazione che ha assunto la decisione di autorizzazione dei prezzi dell’operatore notificato e il beneficiario che contesti tale decisione. Spetta altresì agli Stati membri stabilire, in conformità alle loro norme procedurali nonché nell’osservanza dei principi comunitari di effettività e di equivalenza della tutela giurisdizionale, le modalità di ripartizione dell’onere di tale prova qualora venga impugnata in sede giurisdizionale una decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione avente ad oggetto l’autorizzazione dei prezzi di un operatore notificato per l’accesso disaggregato alla sua rete locale.

      (v. punto 192, dispositivo 9)

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