EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CJ0005

Massime della sentenza

Cause riunite C-5/06 e da C-23/06 a C-36/06

Zuckerfabrik Jülich AG, già Jülich AG

contro

Hauptzollamt Aachen

e

Saint Louis Sucre SNC e altri

contro

Directeur général des douanes et droits indirects

e

Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Finanzgericht Düsseldorf e dal tribunal de grande instance de Nanterre)

«Zucchero — Contributi alla produzione — Modalità d’applicazione del regime delle quote — Determinazione delle eccedenze esportabili — Determinazione della perdita media»

Conclusioni dell’avvocato generale E. Sharpston, presentate il 14 giugno 2007   I - 3234

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 maggio 2008   I - 3264

Massime della sentenza

  1. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Zucchero

    [Regolamento del Consiglio n. 1260/2001, art. 15, n. 1, lett. b) e c)]

  2. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Zucchero

    [Regolamento del Consiglio n. 1260/2001, art. 15, n. 1, lett. d); regolamenti della Commissione nn. 1837/2002, 1762/2003 e 1775/2004]

  1.  Ai sensi dell’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1260/2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, ai fini del calcolo dell’eccedenza esportabile, tutti i quantitativi di prodotti esportati considerati dal medesimo articolo, che siano state o meno effettivamente versate delle restituzioni, devono essere detratti dal consumo.

    Infatti, atteso che l’eccedenza esportabile è costituita dalla differenza fra la produzione comunitaria nell’ambito delle quote A e B e il consumo interno, quest’ultimo non è tale da includere i quantitativi di prodotti esportati, che abbiano beneficiato o meno di restituzioni all’esportazione. Non possono, infatti, essere considerati come smerciati per il consumo interno della Comunità, ai sensi dell’art. 15, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1260/2001, i quantitativi di prodotti esportati.

    Di fatto l’eccedenza esportabile include i quantitativi di prodotti per lo smaltimento dei quali sono previste misure comunitarie di sostegno.

    Si aggiunga che, se i quantitativi esportati senza restituzioni fossero conteggiati nel consumo interno, quest’ultimo verrebbe sovrastimato; di conseguenza, l’eccedenza esportabile sarebbe sottostimata. Inoltre, rischierebbe di non essere conseguito lo scopo del sistema di autofinanziamento degli oneri di smaltimento delle eccedenze, che consiste nel garantire in modo giusto ma efficace il finanziamento integrale da parte dei produttori stessi di tali oneri.

    (v. punti 37-39, 44-45, 68 e dispositivo)

  2.  Si deve interpretare l’art. 15, n. 1, lett. d), del regolamento n. 1260/2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, nel senso che tutti i quantitativi di prodotti esportati considerati da detto articolo, a prescindere dalla circostanza che siano state effettivamente versate o meno restituzioni, devono essere presi in considerazione per stabilire la perdita media stimata per tonnellata di prodotto.

    Infatti, la perdita complessiva stimata, che si ottiene moltiplicando l’eccedenza esportabile per la perdita media, sarebbe sovrastimata se si potesse ritenere esportato un prodotto ai fini del calcolo dell’eccedenza esportabile e non fosse corrispondentemente preso in considerazione per il calcolo della perdita media, il cui denominatore è costituito dal quantitativo totale degli impegni all’esportazione da soddisfare a titolo della campagna in corso. Pertanto, salvo l’ipotesi in larga misura teorica in cui tutte le esportazioni abbiano beneficiato di restituzioni, il meccanismo attuato dalla Commissione, che esclude dagli impegni all’esportazione i quantitativi esportati senza restituzioni, sfociando, in pratica, nella fissazione a priori della perdita complessiva in un importo superiore a quello delle spese relative alle restituzioni, va al di là dello scopo del regolamento n. 1260/2001, e in particolare di un giusto finanziamento dell’onere connesso allo smaltimento delle eccedenze di produzione comunitaria in base al principio di autofinanziamento.

    Da ciò deriva che il metodo di calcolo della perdita media per tonnellata di zucchero, il quale tiene conto solamente dei quantitativi di prodotti esportati per cui erano state effettivamente versate restituzioni, non è conforme all’art. 15 del regolamento n. 1260/2001. Di conseguenza i regolamenti nn. 1762/2003 e 1775/2004, che fissano, per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, che utilizzano detto metodo, sono invalidi. Riguardo, invece, al regolamento n. 1837/2002, che si riferisce alla campagna di commercializzazione 2001/2002, il suo esame non ha rivelato l’esistenza di elementi tali da inficiarne la validità, in quanto la perdita media è stata calcolata sulla base del complesso dei quantitativi di zucchero esportati sotto forma di prodotti trasformati, a prescindere dalla circostanza che tali esportazioni abbiano o meno beneficiato di restituzioni.

    (v. punti 53-54, 60-61, 63-66, 68 e dispositivo)

Top