This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62005TJ0376
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Appalti pubblici delle Comunità europee — Aggiudicazione di un appalto a seguito di gara
2. Appalti pubblici delle Comunità europee — Procedura di gara
3. Diritto comunitario — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Presupposti
1. La Commissione dispone di un ampio potere discrezionale in merito agli elementi da prendere in considerazione per adottare una decisione di aggiudicazione di un appalto a seguito di gara e il sindacato del Tribunale deve limitarsi alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione, nonché dell’esattezza materiale dei fatti, dell’assenza di un manifesto errore di valutazione e di sviamento di potere.
(v. punto 50)
2. Allorché il bando pubblicato nell’ambito di una procedura di gara contiene una disposizione che vieta che enti dello stesso gruppo giuridico partecipino alle stesse gare, in assenza di una definizione testuale o giurisprudenziale della nozione di gruppo giuridico che ne fissi i criteri, la Commissione è tenuta, al fine di pronunciarsi in merito alla sussistenza dei requisiti di applicazione della detta disposizione, a procedere ad un esame caso per caso, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti. Pertanto, al fine di accertare l’esistenza di un gruppo giuridico, la Commissione deve determinare se i soggetti di cui trattasi fossero strutturalmente collegati, elemento idoneo a creare un rischio di conflitto di interessi o di concorrenza falsata tra le imprese offerenti, restando non di meno inteso che altri fattori potevano intervenire a sostegno dell’esame del collegamento strutturale, come quelli relativi al grado di indipendenza dei soggetti in questione.
(v. punti 51-53)
3. Il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento, che costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità, si estende a qualsiasi singolo che si trovi in una situazione dalla quale emerga che l’amministrazione comunitaria, fornendogli assicurazioni precise, abbia fatto sorgere in lui speranze fondate. Costituiscono assicurazioni in tal senso, indipendentemente dalla forma con cui vengono comunicate, informazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili. Per contro, nessuno può invocare una violazione del legittimo affidamento in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall’amministrazione.
A tal riguardo, le decisioni della Commissione sulle offerte accolte, adottate nell’ambito della procedura di gara e che indicano espressamente che la sottoscrizione del contratto quadro era subordinata alla produzione, da parte degli interessati, della prova di non trovarsi in alcuna delle situazioni corrispondenti alle cause di esclusione dalla procedura di gara non possono essere considerate nel senso che contengono per tale motivo assicurazioni precise circa il fatto che il contratto quadro sarebbe stato sottoscritto in ogni caso e non possono quindi far sorgere nei soggetti interessati fondate aspettative in tal senso.
(v. punti 88, 90)