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Document 62005TJ0348

Massime della sentenza

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 10 settembre 2008 — JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat / Consiglio

(causa T-348/05)

«Dumping — Importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell’Ucraina — Modifica della definizione del prodotto in questione — Applicazione delle misure esistenti ai nuovi tipi di prodotto»

Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Riesame — Modifica della definizione del prodotto in questione attuata da provvedimenti esistenti — Incorporazione in nuovi prodotti del prodotto in questione — Applicabilità delle misure esistenti ai nuovi prodotti — Insussistenza — Necessità di avviare une nuova indagine (Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 1, 5, 11, n. 3, e 13) (v. punti 61-64, 66, 68-70)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 945, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l’altro, dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 160, pag. 1).

Dispositivo

1) 

Il regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 945, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l’altro, dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è annullato.

2) 

Il Consiglio sopporta le proprie spese e quelle sostenute dalla JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat.

3) 

La Commissione sopporta le proprie spese.

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Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 10 settembre 2008 — JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat / Consiglio

(causa T-348/05)

«Dumping — Importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell’Ucraina — Modifica della definizione del prodotto in questione — Applicazione delle misure esistenti ai nuovi tipi di prodotto»

Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Riesame — Modifica della definizione del prodotto in questione attuata da provvedimenti esistenti — Incorporazione in nuovi prodotti del prodotto in questione — Applicabilità delle misure esistenti ai nuovi prodotti — Insussistenza — Necessità di avviare une nuova indagine (Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 1, 5, 11, n. 3, e 13) (v. punti 61-64, 66, 68-70)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 945, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l’altro, dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 160, pag. 1).

Dispositivo

1) 

Il regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 945, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l’altro, dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è annullato.

2) 

Il Consiglio sopporta le proprie spese e quelle sostenute dalla JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat.

3) 

La Commissione sopporta le proprie spese.

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Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 9 luglio 2009 — JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat / Consiglio

(causa T-348/05 INTP)

«Procedura — Interpretazione di una sentenza»

Procedura — Interpretazione di una sentenza — Presupposti di ricevibilità della domanda (Artt. 231, secondo comma, CE e 233, primo comma, CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 129) (v. punti 3-7)

Oggetto

Domanda di interpretazione della sentenza del Tribunale 10 settembre 2008, causa T-348/05.

Dispositivo

1) 

Il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale 10 settembre 2008, causa T-348/05, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio, è interpretato nel senso che il regolamento (CE) del Consiglio , n. 945, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l’altro, dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è annullato nella parte in cui riguarda la JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat.

2) 

La JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.

3) 

L’originale della presente sentenza è allegato all’originale della sentenza interpretata, a margine del quale è fatta menzione di questa sentenza.

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Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 9 luglio 2009 — JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat / Consiglio

(causa T-348/05 INTP)

«Procedura — Interpretazione di una sentenza»

Procedura — Interpretazione di una sentenza — Presupposti di ricevibilità della domanda (Artt. 231, secondo comma, CE e 233, primo comma, CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 129) (v. punti 3-7)

Oggetto

Domanda di interpretazione della sentenza del Tribunale 10 settembre 2008, causa T-348/05.

Dispositivo

1) 

Il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale 10 settembre 2008, causa T-348/05, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio, è interpretato nel senso che il regolamento (CE) del Consiglio , n. 945, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l’altro, dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è annullato nella parte in cui riguarda la JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat.

2) 

La JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.

3) 

L’originale della presente sentenza è allegato all’originale della sentenza interpretata, a margine del quale è fatta menzione di questa sentenza.

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