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Document 62005CJ0442

    Massime della sentenza

    Causa C-442/05

    Finanzamt Oschatz

    contro

    Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien, in presenza di: Bundesministerium der Finanzen

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof)

    «Sesta direttiva IVA — Artt. 4, n. 5, e 12, n. 3, lett. a) — Allegati D e H — Nozione di “erogazione di acqua” — Aliquota IVA ridotta»

    Conclusioni dell’avvocato generale J. Mazák, presentate il 10 luglio 2007   I - 1820

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 3 aprile 2008   I - 1837

    Massime della sentenza

    1. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra di affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi

      (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4, n. 5, e allegato D, punto 2)

    2. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra di affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi

      [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 12, n. 3, lett. a), e allegato H]

    1.  L’art. 4, n. 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, nonché l’allegato D, punto 2, della medesima devono essere interpretati nel senso che è compresa nell’erogazione di acqua, menzionata nel detto allegato, l’operazione di allacciamento individuale consistente nella posa di una conduttura che consente il raccordo dell’impianto idraulico di un immobile alle reti fisse di distribuzione dell’acqua, da un lato, in quanto l’obiettivo del terzo comma dell’art. 4, n. 5, della sesta direttiva è quello di garantire che non vengano sottratte all’imposta sul valore aggiunto, per effetto dello status di ente pubblico del prestatore, le categorie di attività economiche di una certa importanza indicate all’allegato D, tra le quali figura l’erogazione dell’acqua, e, dall’altro, in quanto l’erogazione dell’acqua si caratterizza per la fornitura di acqua al pubblico e l’allacciamento individuale è indispensabile per tale fornitura. Pertanto, un ente di diritto pubblico che agisca quale pubblica autorità ha la qualità di soggetto passivo ai fini di tale operazione.

      (v. punti 35, 37, dispositivo 1)

    2.  L’art. 12, n. 3, lett. a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari e l’allegato H, seconda categoria, della medesima devono essere interpretati nel senso che è compresa nell’erogazione di acqua l’operazione di allacciamento individuale consistente nella posa di una conduttura che consente il raccordo dell’impianto idraulico di un immobile alle reti fisse di distribuzione dell’acqua.

      Infatti, se la sesta direttiva non contiene alcuna definizione dell’erogazione di acqua, dalle sue disposizioni non emerge nemmeno che tale locuzione debba costituire oggetto di interpretazioni differenti secondo l’allegato in cui viene menzionata. Poiché l’allacciamento individuale è indispensabile per la fornitura di acqua al pubblico, esso è altresì compreso nell’erogazione di acqua menzionata nella seconda categoria dell’allegato H della sesta direttiva.

      Inoltre, gli Stati membri possono applicare un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto ad operazioni concrete e specifiche dell’erogazione di acqua, quale l’operazione di allacciamento individuale, purché sia salvo il principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto.

      (v. punti 40, 44, dispositivo 2)

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