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Document 62005CJ0430
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Società — Direttiva 2001/34 — Ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una Borsa valori
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/34, art. 21)
L’art. 21 della direttiva 2001/34, riguardante l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l’informazione da pubblicare su detti valori, dev’essere interpretato nel senso che non osta a che il legislatore nazionale prescriva, per il caso in cui i dati riportati sul prospetto pubblicato ai fini dell’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una Borsa valori si dimostrino inesatti o ingannevoli, sanzioni amministrative a carico non solo delle persone espressamente indicate come responsabili in tale prospetto, ma anche dell’emittente dei detti valori nonché, indistintamente, dei membri del consiglio di amministrazione di tale emittente, indipendentemente dal fatto che essi siano stati o meno designati come responsabili nel detto prospetto.
Infatti, poiché la direttiva non prevede espressamente un sistema di sanzioni applicabili ai soggetti cui incombe la responsabilità del prospetto, gli Stati membri possono scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate. Essi tuttavia sono tenuti ad esercitare questa competenza nel rispetto del diritto comunitario e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Al riguardo, un sistema di sanzioni civili, penali o amministrative istituito a livello nazionale nei confronti dei soggetti menzionati non è in contrasto con l’obiettivo della detta direttiva consistente nel garantire in particolare un’informazione adeguata degli investitori qualora sia proporzionato rispetto alla gravità dell’infrazione, che consiste nel fornire informazioni inesatte o ingannevoli nel detto prospetto.
(v. punti 50, 52‑53, 55‑56 e dispositivo)