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Document 62005CJ0417

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Dipendenti — Ricorso — Domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto — Nozione

    (Statuto del personale, art. 90, n. 1)

    2. Dipendenti — Ricorso — Atto che arreca pregiudizio — Nozione

    (Statuto del personale, art. 90, n. 2)

    Massima

    1. La domanda di proroga del contratto di un agente temporaneo, introdotta dal capo dell’unità in seno alla quale tale agente è assegnato, non costituisce una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto. Risulta, infatti, dalla chiara formulazione di tale disposizione che solo le persone a cui si applica detto Statuto possono presentare una tale domanda. Una nota indirizzata da un servizio della Commissione ad un altro servizio non rientra quindi nell’ambito definito da tale disposizione e non può essere equiparata a una domanda, se non si vuole permettere l’elusione della procedura stabilita da tale disposizione.

    Neppure un messaggio di posta elettronica di tale agente temporaneo, inviato al servizio competente, nel quale si chiedono talune informazioni in merito al suo contratto, senza invitare tale servizio a prendere una decisione nei suoi confronti, costituisce una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto.

    (v. punti 37-39)

    2. Sono atti lesivi ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, solamente gli atti o i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti idonei a incidere in modo immediato e diretto sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica del medesimo.

    Manifestamente ciò non avviene nel caso di un messaggio di posta elettronica del servizio competente con cui si informa il capo unità di un agente temporaneo dell’impossibilità di prorogare il contratto di quest’ultimo, non contentente alcun elemento nuovo rispetto alle disposizioni di un contratto, unica fonte di obblighi giuridici per le persone a cui si applica lo Statuto. Una comunicazione siffatta è un atto meramente confermativo del contratto e non può pertanto far decorrere un nuovo termine d’impugnazione.

    (v. punti 42-46)

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