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Document 62005CJ0370

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Libera circolazione dei capitali — Restrizioni all’acquisto di beni immobili

    (Art. 56 CE)

    Massima

    L’art. 56 CE osta ad una normativa nazionale che assoggetta l’acquisto di un fondo agricolo alla condizione che l’acquirente fissi la sua residenza stabile su tale fondo per un periodo di otto anni, indipendentemente da circostanze particolari connesse a caratteristiche proprie del fondo agricolo interessato.

    Si può certo ammettere che una normativa nazionale che comporti un tale obbligo di residenza, volto ad evitare l’acquisto dei terreni agricoli per motivi prettamente speculativi, e che in tal modo tende a facilitare l’appropriazione di questi terreni in via prioritaria da parte delle persone che desiderano coltivarli, risponde ad un obiettivo di interesse generale in uno Stato membro in cui i terreni agricoli costituiscono una risorsa naturale limitata. Tuttavia, l’obbligo di residenza costituisce una misura che eccede quanto necessario al raggiungimento di tale obiettivo. Infatti, da un lato, esso risulta particolarmente coercitivo in quanto restringe non soltanto la libertà dei movimenti dei capitali, ma anche il diritto dell’acquirente di scegliere liberamente la sua residenza, diritto garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e tutelato nell’ordinamento giuridico comunitario, ledendo quindi un diritto fondamentale. Dall’altro, nessun elemento consente di stabilire che possano essere emanate misure diverse, meno restrittive rispetto a tale obbligo, per conseguire l’obiettivo perseguito. Un obbligo del genere, a maggior ragione ove sia affiancato dalla condizione che la residenza sia mantenuta per vari anni, eccede quanto può considerarsi necessario.

    (v. punti 33-37, 41-42, 50, dispositivo 1)

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