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Document 62005CJ0346

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Parità di trattamento

    (Art. 39, n. 2, CE; regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 3, n. 1)

    Massima

    Il principio della parità di trattamento di cui agli artt. 39, n. 2, CE e 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 osta ad una normativa nazionale in forza della quale l’istituzione competente dello Stato membro di residenza rifiuta ad un cittadino di un altro Stato membro il diritto all’indennità di disoccupazione con la motivazione che, alla data di deposito della domanda d’indennità, l’interessato non aveva compiuto un periodo determinato di lavoro sul territorio del detto Stato membro di residenza, mentre una tale condizione non è prevista per i cittadini dello Stato membro in questione.

    (v. punti 29, 36 e dispositivo)

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