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Document 62005CJ0342

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43 — Tutela delle specie — Deroghe

    [Direttiva del Consiglio 92/43, artt. 12, 13, 14, 15, lett. a) e b), e 16, n. 1]

    2. Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43 — Tutela delle specie

    [Direttiva del Consiglio 92/43, artt. 12, 13, 14, 15, lett. a) e b), e 16, n. 1]

    3. Ricorso per inadempimento — Ricorso riguardante una prassi amministrativa contraria al diritto comunitario

    (Art. 226 CE)

    4. Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43 — Rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lett. a)

    [Direttiva del Consiglio 92/43, artt. 12, n. 1, e 16, n. 1, e allegato IV, lett. a)]

    Massima

    1. Poiché l’art. 16, n. 1, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, prevede un regime di eccezione ai divieti sanciti agli artt. 12, 13, 14 e 15, lett. a) e b), che deve essere oggetto di interpretazione restrittiva e deve far gravare l’onere di provare la sussistenza delle condizioni richieste, per ciascuna deroga, sull’autorità che decide in merito, gli Stati membri sono tenuti a garantire che qualsiasi intervento riguardante le specie protette sia autorizzato solo in base a decisioni contenenti una motivazione precisa e adeguata riferentesi ai motivi, alle condizioni e alle prescrizioni di cui all’art. 16, n. 1, della detta direttiva.

    (v. punto 25)

    2. Sebbene l’art. 16, n. 1, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, il quale prevede un regime derogatorio ai divieti di cui agli artt. 12, 13, 14 e 15, lett. a) e b), faccia dello stato di conservazione soddisfacente delle popolazioni delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale un presupposto necessario per la concessione delle deroghe previste, il rilascio di tali deroghe rimarrebbe possibile eccezionalmente quando è debitamente accertato che esse non sono tali da peggiorare lo stato di conservazione non soddisfacente di dette popolazioni o da impedire il riassestamento, in condizioni di conservazione soddisfacente, delle popolazioni stesse. Infatti, in conformità alle osservazioni formulate dalla Commissione, in particolare ai punti 47‑51 della sezione III del proprio documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario prevista dalla direttiva 92/43, non si può escludere che l’abbattimento di un numero limitato di esemplari sia senza incidenza sull’obiettivo di cui all’art. 16, n. 1, di tale direttiva, consistente nel mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente la popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. Una deroga del genere sarebbe pertanto neutra per tale specie.

    (v. punti 28-29)

    3. Anche se la normativa nazionale vigente è, di per sé, compatibile con il diritto comunitario, un inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE può derivare dall’esistenza di una prassi amministrativa in contrasto con tale diritto, purché questa presenti un certo grado di costanza e di generalità.

    (v. punti 22, 33)

    4. Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 12, n. 1, e 16, n. 1, lett. b), della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, uno Stato membro che autorizzi in via preventiva la caccia al lupo (Canis lupus), una specie animale figurante nell’allegato IV, lett. a), della detta direttiva senza che sia accertata la sua idoneità a prevenire gravi danni ai sensi dell’art. 16, n. 1, lett. b).

    (v. punto 47 e dispositivo)

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