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Document 62005CJ0325

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Accordi internazionali — Accordo di associazione CEE-Turchia — Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione CEE-Turchia — Decisione n. 1/80 — Ricongiungimento familiare — Figlio di un lavoratore turco che ha acquisito il diritto di libero accesso ad un’attività lavorativa subordinata

(Protocollo addizionale all’accordo di associazione CEE-Turchia, art. 59; decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, artt. 7, primo comma, e 14, n. 1)

Massima

Dal sistema nonché dalla finalità della decisione n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, risulta che un cittadino turco, autorizzato a entrare quando era bambino nel territorio di uno Stato membro nell’ambito del ricongiungimento familiare e che abbia acquisito il diritto di libero accesso a qualsiasi attività lavorativa subordinata di propria scelta in forza dell’art. 7, primo comma, secondo trattino, di tale decisione, perde il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, che è il corollario del detto diritto di libero accesso, soltanto in due ipotesi, vale a dire

– quando la presenza del migrante turco sul territorio dello Stato membro ospitante costituisce, a causa del suo comportamento personale, un pericolo reale e grave per l’ordine pubblico, la sicurezza o la sanità pubbliche, ai sensi dell’art. 14, n. 1, della stessa decisione, oppure

– quando lascia il territorio dello Stato membro interessato per un periodo significativo e senza motivi legittimi,

anche quando è di età superiore a 21 anni, non è più a carico dei genitori, ma conduce una vita autonoma nello Stato membro interessato, e non è stato a disposizione del mercato del lavoro per vari anni a causa dell’esecuzione di una pena detentiva inflittagli per tale durata e senza il beneficio di una sospensione condizionale.

Siffatta interpretazione non è incompatibile con quanto prescritto dall’art. 59 del Protocollo addizionale all’accordo di associazione ai sensi del quale la Turchia non può beneficiare di un trattamento più favorevole di quello applicabile tra Stati membri.

(v. punti 54, 57, 75 e dispositivo)

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