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Document 62005CJ0315

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Ravvicinamento delle legislazioni — Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari — Direttiva 2000/13

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/13, artt. 2, 3 e 12)

Massima

Gli artt. 2, 3 e 12 della direttiva 2000/13, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro che prevede la possibilità per un operatore, stabilito in tale Stato membro, che distribuisce una bevanda alcolica destinata ad essere consegnata come tale, ai sensi dell’art. 1 di detta direttiva, e prodotta da un operatore stabilito in un altro Stato membro, di essere considerato responsabile di una violazione di detta normativa, constatata da una pubblica autorità, derivante dall’inesattezza del titolo alcolometrico volumico indicato dal produttore sull’etichetta di detto prodotto, e di subire conseguentemente una sanzione amministrativa pecuniaria, mentre esso si limita, nella sua qualità di semplice distributore, a commercializzare tale prodotto così come a lui consegnato da detto produttore.

Una simile normativa nazionale, che prevede, in caso di violazione del menzionato obbligo in materia di etichettatura, la responsabilità non solo dei produttori ma anche dei distributori non è assolutamente tale da compromettere il risultato prescritto da tale direttiva. Al contrario, una siffatta normativa, in quanto dà una definizione ampia della cerchia degli operatori che possono essere considerati responsabili di violazioni degli obblighi in materia di etichettatura contenuti nella direttiva 2000/13, è manifestamente idonea a contribuire al conseguimento dell’obiettivo di informazione e di protezione del consumatore finale dei prodotti alimentari perseguito da tale direttiva.

Inoltre, spetta in linea di principio al diritto nazionale fissare le modalità secondo le quali un distributore può essere considerato responsabile di una violazione dell’obbligo in materia di etichettatura imposto dagli artt. 2, 3 e 12 della direttiva 2000/13 e, in particolare, disciplinare la ripartizione delle responsabilità rispettive dei vari operatori che intervengono nell’immissione in commercio del prodotto alimentare considerato.

(v. punti 49-50, 59-60 e dispositivo)

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