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Document 62005CJ0307

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Politica sociale — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Direttiva 1999/70

(Art. 249, terzo comma, CE; direttiva del Consiglio 1999/70, diciassettesimo ‘considerando’ e art. 2, primo comma)

2. Politica sociale — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Direttiva 1999/70

(Art. 137, n. 5, CE; direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4, punto 1)

3. Politica sociale — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Direttiva 1999/70

(Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4, punto 1)

Massima

1. Risulta tanto dalla formulazione della direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e da quella del detto accordo quadro, allegato alla direttiva, quanto dal loro sistema generale nonché dalla loro finalità che le prescrizioni ivi enunciate sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico.

Tenuto conto dell’importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle disposizioni previste da tale direttiva e da tale accordo quadro al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive, dev’essere riconosciuta una portata generale, poiché costituiscono norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela.

Di conseguenza, la direttiva 1999/70 nonché l’accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell’ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro.

La mera circostanza che un impiego sia qualificato come «di ruolo» in base all’ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l’efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell’accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari. Come si evince non soltanto dall’art. 249, terzo comma, CE, ma parimenti dall’art. 2, primo comma, della direttiva 1999/70, letto alla luce del suo diciassettesimo ‘considerando’, gli Stati membri sono infatti tenuti a garantire il risultato imposto dal diritto comunitario.

(v. punti 25, 27-29)

2. La nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l’ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato.

Infatti, in primo luogo, l’accordo quadro mira a dare applicazione al divieto di discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato. Orbene, tale principio del diritto sociale comunitario non può essere interpretato in modo restrittivo.

In secondo luogo, l’eccezione relativa alle «retribuzioni», di cui all’art. 137, n. 5, CE, dovendo essere interpretata restrittivamente, non può essere estesa a ogni questione avente un qualsiasi nesso con la retribuzione, pena svuotare taluni settori contemplati dall’art. 137, n. 1, CE di gran parte dei loro contenuti.

(v. punti 37-41, 48, dispositivo 1)

3. La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura in allegato alla direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretata nel senso che essa osta all’introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato.

Infatti, la nozione di «ragioni oggettive» di cui alla detta clausola richiede che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s’inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria.

(v. punti 58-59, dispositivo 2)

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