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Document 62005CJ0291

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Diritto di soggiorno dei familiari

(Regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 10)

2. Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Diritto di soggiorno dei familiari — Ritorno del lavoratore nel suo Stato membro d’origine dopo aver esercitato un’attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro

[Regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 10, n. 1, lett. a)]

Massima

1. In caso di ritorno di un lavoratore comunitario nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, il diritto comunitario non impone alle autorità di questo Stato di riconoscere al cittadino di uno Stato terzo, familiare di detto lavoratore, un diritto di ingresso e di soggiorno per il solo fatto che, nello Stato membro ospitante in cui quest’ultimo ha esercitato un’attività lavorativa subordinata, tale cittadino possedeva un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato in base all’art. 10 del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità.

Infatti, il diritto al ricongiungimento familiare in forza dell’articolo suddetto non conferisce ai familiari dei lavoratori migranti alcun autonomo diritto alla libera circolazione; tale norma va piuttosto a vantaggio del lavoratore migrante della cui famiglia fa parte il cittadino di uno Stato terzo. Ne consegue che il diritto di un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un lavoratore comunitario, di stabilirsi con quest’ultimo può essere invocato soltanto nello Stato membro in cui risiede questo lavoratore.

Inoltre, nell’ambito del regolamento n. 1612/68, gli effetti del titolo di soggiorno rilasciato dalle autorità di uno Stato membro a un cittadino di uno Stato terzo familiare di un lavoratore comunitario restano limitati al territorio di questo Stato membro.

(v. punti 23-26, dispositivo 1)

2. Il diritto del lavoratore migrante di rientrare e di soggiornare nello Stato membro di cui è cittadino, dopo avere svolto un’attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro, è conferito dal diritto comunitario, in quanto necessario per garantire l’effetto utile del diritto alla libera circolazione dei lavoratori in base all’art. 39 CE, nonché in base alle disposizioni adottate per l’attuazione di tale diritto, come quelle del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità. Siffatta interpretazione è corroborata dall’istituzione dello status di cittadino dell’Unione che è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri.

All’atto del rientro di un lavoratore in quest’ultimo Stato membro di cui è cittadino, dopo aver svolto un’attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro, un cittadino di uno Stato terzo, familiare di tale lavoratore, dispone, in forza dell’art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1612/68, per effetto di un’applicazione analogica di tale disposizione, di un diritto di soggiorno nello Stato membro di cui il lavoratore ha la cittadinanza, anche se quest’ultimo non vi svolge un’attività economica reale ed effettiva. Il fatto che un cittadino di uno Stato terzo familiare di un lavoratore comunitario, prima di soggiornare nello Stato membro in cui quest’ultimo ha svolto un’attività lavorativa subordinata, non disponesse di un diritto di soggiorno basato sul diritto nazionale nello Stato membro di cui detto lavoratore ha la cittadinanza è ininfluente ai fini della valutazione del diritto di tale cittadino di soggiornare in quest’ultimo Stato.

(v. punti 32, 45, dispositivo 2)

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