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Document 62005CJ0277

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile

(Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, n. 1, e 6, n. 1)

Massima

Gli artt. 2, n. 1, e 6, n. 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, devono essere interpretati nel senso che le somme versate a titolo di caparra nell’ambito di contratti relativi a prestazioni alberghiere soggette ad imposta sul valore aggiunto devono essere considerate, qualora il cliente si avvalga della facoltà di disdetta consentitagli e le somme stesse siano trattenute dall’albergatore, quali indennità forfettarie di recesso versate ai fini del risarcimento del danno subito per effetto della rinuncia del cliente, senza che sussista un nesso diretto con un qualsivoglia servizio reso a titolo oneroso, e, in quanto tali, non soggette a tale imposta.

Infatti, il versamento di una caparra da parte di un cliente e l’obbligo per l’albergatore di non contrarre con terzi in misura tale da impedire il rispetto dell’obbligo assunto nei confronti del detto cliente non possono essere qualificati quali prestazioni sinallagmatiche, in quanto, in tale ipotesi, l’obbligo dell’albergatore discende direttamente dal contratto alberghiero e non dal versamento della caparra. In tal senso, in seguito ad una prenotazione, l’albergatore, qualora fornisca la prestazione convenuta, altro non farà se non adempiere al contratto concluso con il proprio cliente, conformemente al principio secondo cui i contratti devono essere adempiuti. Pertanto, il rispetto di tale obbligo non può essere qualificato quale corrispettivo della caparra versata.

(v. punti 23, 25, 36 e dispositivo)

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