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Document 62005CJ0232

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ricorso per inadempimento — Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato

    (Art. 88, n. 2, secondo comma, CE)

    2. Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo

    (Regolamento del Consiglio n. 659/1999, tredicesimo ‘considerando’ e art. 14, n. 3)

    3. Diritto comunitario — Principi — Diritto ad un’effettiva tutela giurisdizionale

    (Art. 230 CE)

    4. Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune e ne dispone la restituzione

    (Artt. 88, n. 2, CE, 230, secondo e quinto comma, CE e 242 CE)

    Massima

    1. Nell’ambito di un ricorso per inadempimento diretto a far constatare che uno Stato membro è venuto meno agli obblighi che gli incombono non avendo adottato i provvedimenti necessari per conformarsi ad una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato, il termine di riferimento per l’applicazione dell’art. 88, n. 2, secondo comma, CE è quello previsto nella decisione di cui si lamenta l’omessa esecuzione o, eventualmente, quello fissato successivamente dalla Commissione.

    (v. punto 32)

    2. Ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE], l’applicazione delle procedure nazionali al fine di procedere al recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con il mercato comune è soggetta alla condizione che queste ultime consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione, condizione che riflette i requisiti imposti dal principio di effettività. Parimenti, al tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 659/1999 viene precisato che, in caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato comune, occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva e che a tal fine è necessario che l’aiuto venga recuperato senza indugio.

    L’applicazione delle procedure nazionali non deve quindi impedire, facendo ostacolo ad un’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione, il ripristino della concorrenza effettiva. Per ottenere tale risultato, gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per garantire l’efficacia della citata decisione.

    Al riguardo, non si può ritenere che una procedura nazionale che prevede l’effetto sospensivo dei ricorsi proposti contro i titoli di riscossione emessi in vista del recupero di un aiuto concesso consenta l’esecuzione «immediata ed effettiva» di una decisione con la quale viene ordinato il recupero di un aiuto. Al contrario, poiché accorda un tale effetto sospensivo, essa può notevolmente differire il rimborso degli aiuti.

    (v. punti 49-51)

    3. L’effetto sospensivo dei ricorsi proposti dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali avverso i titoli di riscossione emessi nei confronti dei beneficiari di aiuti di Stato il cui recupero è stato disposto da una decisione della Commissione non può essere considerato indispensabile al fine di garantire agli interessati una tutela giurisdizionale effettiva con riferimento al diritto comunitario.

    Una tutela di questo tipo è infatti già pienamente garantita mediante gli strumenti posti a disposizione dal Trattato, in questo caso, segnatamente, il ricorso di annullamento previsto dall’art. 230 CE, che è consentito ai detti beneficiari avverso la decisione della Commissione.

    Essendo la Comunità europea una comunità di diritto nella quale le relative istituzioni sono soggette al controllo della conformità dei loro atti al Trattato e ai principi generali del diritto, il Trattato ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario.

    (v. punti 55-58)

    4. Il beneficiario di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune, che avrebbe potuto impugnare la decisione della Commissione dinanzi al giudice comunitario, non può contestare la legittimità della medesima dinanzi ai giudici nazionali nell’ambito di un ricorso proposto avverso i provvedimenti presi dalle autorità nazionali in esecuzione di questa decisione. Ammettere infatti che in circostanze del genere l’interessato possa, dinanzi al giudice nazionale, opporsi all’esecuzione della decisione comunitaria eccependo l’illegittimità di quest’ultima equivarrebbe a riconoscergli la possibilità di eludere il carattere definitivo della decisione nei suoi confronti dopo la scadenza del termine di ricorso previsto all’art. 230, quinto comma, CE.

    (v. punti 59-60)

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