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Document 62005CJ0146

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri

[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 28 quater, parte A, lett. a), primo comma]

2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri

[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 28 quater, parte A, lett. a), primo comma]

Massima

1. L’art. 28 quater, parte A, lett. a), primo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 91/680, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che l’amministrazione tributaria di uno Stato membro rifiuti di esentare dall’imposta sul valore aggiunto una cessione intracomunitaria, effettivamente avvenuta, per la sola ragione che la prova di tale cessione non è stata prodotta nei termini.

Un provvedimento nazionale che essenzialmente subordini il diritto all’esenzione di una cessione intracomunitaria al rispetto di obblighi di forma senza prendere in considerazione i requisiti sostanziali e, in particolare, senza porsi la questione se questi ultimi siano soddisfatti eccede quanto è necessario per assicurare l’esatta riscossione dell’imposta. Infatti, le operazioni devono essere tassate prendendo in considerazione le loro caratteristiche oggettive. Orbene, per quanto riguarda la determinazione del carattere intracomunitario di una cessione, se una cessione soddisfa le condizioni previste dall’art. 28 quater, punto A, lett a), primo comma, della sesta direttiva, nessuna imposta sul valore aggiunto è dovuta per tale genere di cessione. Di conseguenza, qualora sia stata incontestabilmente effettuata una cessione intracomunitaria, il principio di neutralità fiscale esige che l’esenzione dall’imposta sia accordata se i requisiti sostanziali sono soddisfatti, anche se certi requisiti formali sono stati omessi da parte dei soggetti passivi. La situazione sarebbe diversa solo se la violazione di tali requisiti formali avesse l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa che i requisiti sostanziali sono stati soddisfatti.

Peraltro, un requisito secondo il quale le necessarie registrazioni devono essere effettuate immediatamente dopo la realizzazione dell’operazione senza che, tuttavia, sia previsto un termine preciso in proposito sarebbe tale da compromettere il principio della certezza del diritto. Infatti, è importante consentire che modifiche della qualificazione di una cessione intracomunitaria apportate successivamente alla realizzazione di tale operazione possano essere prese in considerazione nella contabilità dei soggetti passivi. Pertanto, il carattere intracomunitario di una cessione deve essere riconosciuto nel caso di una regolarizzazione successiva della contabilità, purché siano soddisfatti i criteri oggettivi sui quali si basano le nozioni che definiscono questa operazione.

(v. punti 29-33, 41 e dispositivo)

2. Nell’esaminare il diritto all’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di una cessione intracomunitaria, il giudice del rinvio deve prendere in considerazione il fatto che il soggetto passivo ha in un primo momento consapevolmente occultato l’esistenza di una cessione intracomunitaria soltanto se esiste un rischio di perdite di entrate fiscali e se tale rischio non è stato completamente eliminato dal soggetto passivo.

Infatti, per garantire la neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, spetta agli Stati membri contemplare nel loro ordinamento giuridico interno la possibilità di rettificare ogni imposta indebitamente fatturata, purché chi ha emesso la fattura dimostri la propria buona fede. Tuttavia, quando colui che ha emesso la fattura ha eliminato completamente, in tempo utile, il rischio di perdite di entrate fiscali, il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto impone che l’imposta indebitamente fatturata possa essere regolarizzata, senza che una simile regolarizzazione possa essere subordinata alla buona fede del soggetto che ha emesso la fattura. Le stesse regole si applicano anche nel caso di regolarizzazione della contabilità al fine di ottenere l’esenzione di una cessione intracomunitaria.

Infine, il diritto comunitario non impedisce agli Stati membri di considerare, a talune condizioni, l’occultamento dell’esistenza di un’operazione intracomunitaria come un tentativo di frode all’imposta sul valore aggiunto e di applicare, in tal caso, le ammende o sanzioni pecuniarie previste dal loro diritto interno. Tuttavia, sanzioni di tale genere devono essere proporzionate alla gravità dell’abuso.

(v. punti 35, 40 e dispositivo)

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