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Dokuments 62005CJ0128

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime particolare per le piccole imprese

    [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 18, nn. 1, lett. a), e 2, 22, nn. 3‑5, e 24, n. 1]

    Massima

    Viene meno agli obblighi per esso derivanti dagli art. 18, nn. 1, lett. a), e 2, e 22, nn. 3‑5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, uno Stato membro che consenta a soggetti passivi non stabiliti in tale Stato membro, che vi effettuino attività di trasporto di persone, di non presentare dichiarazioni dei redditi e di non pagare l’importo netto dell’imposta sul valore aggiunto quando il loro fatturato ivi realizzato non superi un determinato importo, considerando che, in questo caso, l’importo dell’imposta dovuta equivale all’importo dell’imposta deducibile, e che assoggetti l’applicazione del regime semplificato alla condizione che tale imposta non venga indicata nelle fatture o nei documenti sostitutivi.

    Un regime siffatto eccede, infatti, i poteri di cui dispongono gli Stati membri in applicazione dell’art. 24, n. 1, della sesta direttiva, in quanto non instaura «modalità semplificate di imposizione e riscossione dell’imposta», ma esenta le imprese interessate dall’obbligo di dichiarare e di versare l’imposta sul valore aggiunto.

    (v. punti 27, 29 e dispositivo)

    Augša