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Document 62005CJ0098

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile

[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 11, parte A, nn. 2, lett. a), e 3, lett. c)]

Massima

Nell’ambito di un contratto di compravendita il quale preveda, in conformità all’uso al quale l’acquirente destinerà il veicolo, che il rivenditore consegni quest’ultimo già immatricolato, ad un prezzo comprensivo dell’imposta sull’immatricolazione dei veicoli a motore nuovi da lui versata prima della consegna, tale imposta, il cui fatto generatore non consiste nella citata consegna, ma nella prima immatricolazione del veicolo sul territorio nazionale, non rientra nel concetto di imposte, dazi, tasse e prelievi ai sensi dell’art. 11, parte A, n. 2, lett. a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari che devono essere inclusi nella base imponibile. Tale imposta corrisponde ad un importo ricevuto dal soggetto passivo da parte dell’acquirente del veicolo, come rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di quest’ultimo, ai sensi del n. 3, lett. c), della medesima disposizione, che va escluso da tale base imponibile.

(v. punti 14, 16, 30 e dispositivo)

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