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Document 62005CJ0081

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987, modificata dalla direttiva 2002/74

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/74; direttiva del Consiglio 80/987)

    2. Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/74; direttiva del Consiglio 80/987)

    3. Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro — Direttive 80/987 e 2002/74

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/74; direttiva del Consiglio 80/987)

    Massima

    1. Quando uno Stato membro riconosceva nel suo diritto interno, prima dell’entrata in vigore della direttiva 2002/74, che modifica la direttiva 80/987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, il diritto del lavoratore ad ottenere la copertura dell’organismo di garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro con riferimento ad un’indennità per scioglimento del contratto, l’applicazione di tale normativa, nel caso in cui l’insolvenza del datore di lavoro sia intervenuta successivamente all’entrata in vigore di detta direttiva, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 80/987, come modificata dalla direttiva 2002/74.

    Giacché, infatti, l’art. 2, n. 1, secondo comma, della direttiva 2002/74, prevede che gli Stati membri applichino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva ad ogni stato di insolvenza dei datori di lavoro intervenuto successivamente alla data di entrata in vigore di dette disposizioni, lo stato di insolvenza di un datore di lavoro e le sue conseguenze rientrano nell’ambito di applicazione temporale della direttiva 80/987 modificata a partire dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, anche prima della scadenza del termine di attuazione previsto al primo comma del detto n. 1. Devono essere considerate rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/74 non solo le disposizioni nazionali aventi espressamente ad oggetto l’attuazione della stessa, ma altresì, a decorrere dalla data di entrata in vigore di detta direttiva, le disposizioni nazionali preesistenti idonee a garantire la conformità del diritto nazionale a quest’ultima.

    Anche se l’art. 3, primo comma, della direttiva 80/987 modificata non obbliga uno Stato membro a prevedere, nella sua legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2002/74, che sia assicurato il pagamento delle indennità dovute a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, qualora la legislazione nazionale in parola contenga una disposizione che fa rientrare tali indennità nella protezione accordata dal competente organismo di garanzia, questa disposizione nazionale rientra, dopo l’entrata in vigore della direttiva 2002/74, nell’ambito di applicazione della direttiva 80/987 modificata. Ne consegue che una disposizione nazionale che prevede a determinate condizioni il versamento di indennità ai lavoratori da parte dell’organismo di garanzia in caso di licenziamento o scioglimento del contratto di lavoro, si colloca nell’ambito del detto art. 2, n. 1, secondo comma, e pertanto rientra nel campo di applicazione della direttiva 2002/74 con riferimento alla sua applicazione a fatti intervenuti successivamente alla data della sua entrata in vigore.

    (v. punti 28-29, 31-32, 34, dispositivo 1)

    2. Nell’ambito di applicazione della direttiva 80/987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, quale modificata dalla direttiva 2002/74, il principio generale di uguaglianza, quale riconosciuto dall’ordinamento giuridico comunitario, esige che, allorché, secondo una normativa nazionale, indennità legali dovute in seguito allo scioglimento del contratto di lavoro, riconosciute da una decisione giudiziaria, sono a carico dell’organismo di garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro, indennità della stessa natura, riconosciute in un accordo tra lavoratore e datore di lavoro concluso in presenza del giudice e approvato dall’organo giurisdizionale, devono essere considerate nella stessa maniera.

    (v. punto 42, dispositivo 2)

    3. Nell’ambito di applicazione delle direttive 80/987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, e 2002/74, che modifica tale direttiva, il giudice nazionale deve disapplicare una normativa interna che, in violazione del principio di uguaglianza quale riconosciuto dall’ordinamento giuridico comunitario, escluda la presa in carico, da parte del competente organismo di garanzia, delle indennità per scioglimento del contratto riconosciute in un accordo tra lavoratori e datori di lavoro concluso in presenza del giudice e approvato dall’organo giurisdizionale.

    (v. punto 47, dispositivo 3)

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