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Document 62005CJ0077
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen — Art. 5, n. 1, secondo comma — Ambito di applicazione
(Protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, artt. 4 e 5, n. 1, secondo comma)
2. Visti, asilo, immigrazione — Attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri — Norme comuni in materia di criteri e procedure di controllo
(Protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, art. 5, n. 1, primo comma; regolamento del Consiglio n. 2007/2004, primo, secondo e terzo ‘considerando’, e artt. 1, nn. 1 e 2, e 2)
1. L’art. 5, n. 1, secondo comma, del Protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea deve essere inteso nel senso che può applicarsi soltanto alle proposte e alle iniziative basate su un settore dell’acquis di Schengen al quale il Regno Unito e/o l’Irlanda sono stati ammessi a partecipare a norma dell’art. 4 del medesimo protocollo.
(v. punto 68)
2. I controlli sulle persone alle frontiere esterne degli Stati membri e, di conseguenza, l’efficace attuazione delle norme comuni in materia di criteri e procedure relativi a tali controlli devono essere considerati come elementi rientranti nell’ambito dell’acquis di Schengen ai sensi dell’art. 5, n. 1, primo comma, del Protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea.
Pertanto, il regolamento n. 2007/2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, il quale, tanto per la sua finalità che per il suo contenuto, mira al miglioramento dei controlli sopra menzionati, deve considerarsi come una misura basata sull’acquis suddetto. Infatti, da un lato, risulta dai primi tre ‘considerando’ del detto regolamento, nonché dal suo art. 1, nn. 1 e 2, che esso mira a migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne nonché a rendere più facile ed efficace l’applicazione delle norme comuni in materia di criteri e procedure per il controllo di tali frontiere. Dall’altro, l’Agenzia istituita dal detto regolamento ha segnatamente il compito – così come risulta dal terzo ‘considerando’ e dall’art. 2 del regolamento medesimo – di coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri in materia di gestione delle frontiere esterne, di assistere gli Stati membri nella formazione del corpo nazionale delle guardie di confine e di prestare agli Stati suddetti, nelle situazioni che lo richiedono, un’assistenza tecnica e operativa rafforzata alle frontiere esterne.
Orbene, le norme comuni cui il regolamento n. 2007/2004 fa riferimento e che debbono essere messe ad applicazione nell’ambito della gestione integrata delle frontiere esterne sono state fissate nel manuale comune adottato dal comitato esecutivo istituito dalla Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (CAAS), il quale è stato predisposto al fine di attuare le disposizioni del capitolo II, intitolato «Passaggio delle frontiere esterne», del titolo II della CAAS e fa parte dell’acquis di Schengen quale definito all’art. 1 del protocollo di Schengen.
(v. punti 79-82, 84-85)