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Document 62005CJ0065

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure d’effetto equivalente

(Art. 28 CE)

2. Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni

(Artt. 43 CE e 49 CE)

3. Ravvicinamento delle legislazioni — Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione — Direttiva 98/34

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/34, artt. 1, punto 11, 8, n. 1, e 9, n. 7, primo trattino)

Massima

1. Il divieto da parte di uno Stato membro di installare qualsiasi gioco elettrico, elettromeccanico ed elettronico, compresi tutti i giochi al computer, in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dai casinò, costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell’art. 28 CE, e ciò anche se questo stesso provvedimento non vieta l’importazione e la commercializzazione dei prodotti di cui trattasi.

Un siffatto provvedimento nazionale può essere giustificato da esigenze imperative d’interesse generale, quali la tutela della moralità, dell’ordine e della sicurezza pubblici, se è proporzionato agli obiettivi in tal modo perseguiti. Pertanto, un tale provvedimento non è giustificato quando le autorità nazionali possono non solo ricorrere ad altre misure più appropriate e meno restrittive per la libera circolazione delle merci, ma altresì accertarsi della loro applicazione e/o della loro esecuzione corretta ed efficace per conseguire l’obiettivo perseguito.

(v. punti 28, 38, 40-41)

2. Il divieto da parte di uno Stato membro di gestire giochi elettrici, elettromeccanici ed elettronici in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dai casinò e, per quanto riguarda i computer, dai locali in cui vengono prestati servizi Internet, costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi, nonché alla libertà di stabilimento.

Tale restrizione non può essere giustificata da esigenze imperative d’interesse generale, quali la tutela della moralità, dell’ordine e della sicurezza pubblici, se la misura nazionale è sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti.

(v. punti 50, 52-53, 55)

3. Disposizioni legislative nazionali che vietano l’utilizzazione di qualsiasi gioco elettrico, elettromeccanico ed elettronico, compresi tutti i giochi al computer, in qualsiasi luogo pubblico e privato diverso dai casinò, nonché l’utilizzazione di giochi al computer nei locali di imprese che forniscono servizi Internet e assoggettano la gestione di tali imprese al rilascio di un’autorizzazione speciale, devono essere qualificate come regole tecniche ai sensi dell’art. 1, punto 11, della direttiva 98/34, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48.

Pertanto, tali disposizioni devono essere notificate alla Commissione in applicazione dell’art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 98/34.

Tale obbligo non può essere rimesso in discussione, ai sensi dell’art. 9, n. 7, primo trattino, della medesima direttiva, dalla necessità di adottare la legge nazionale con una procedura d’urgenza per far fronte rapidamente e immediatamente al problema sociale generato dalla gestione dei giochi elettrici, elettromeccanici ed elettronici nonché di salvaguardare in tal modo l’ordine pubblico, quando è pacifico che non esiste nello Stato in questione una delle situazioni previste dal detto art. 9, n. 7.

(v. punti 61-62, 64-65)

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