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Document 62005CJ0051

    Massime della sentenza

    Causa C-51/05 P

    Commissione delle Comunità europee

    contro

    Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl e altri

    «Impugnazione — Organizzazione comune del mercato viticolo — Aiuti alla distillazione — Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Termine di prescrizione — Dies a quo»

    Conclusioni dell’avvocato generale E. Sharpston, presentate il 22 novembre 2007   I - 5343

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 luglio 2008   I - 5373

    Massime della sentenza

    Ricorso per risarcimento danni – Termine di prescrizione – Dies a quo

    (Artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 46)

    Il termine di prescrizione quinquennale per le azioni contro la Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale, di cui all’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia, inizia a decorrere quando sono integrate tutte le condizioni cui è subordinato l’obbligo di risarcimento del danno e, in particolare, quando il danno da risarcire si è verificato. Pertanto, nei casi in cui la responsabilità della Comunità trova la sua origine in un atto normativo, tale termine di prescrizione non potrebbe iniziare a decorrere prima che gli effetti dannosi di tale atto si siano prodotti e, pertanto, prima che gli interessati abbiano subito un danno certo.

    A tale proposito, i requisiti cui è subordinato l’obbligo di risarcimento dei danni previsti dall’art. 288, secondo comma, CE — e, pertanto, le norme sulla prescrizione che disciplinano le azioni volte al risarcimento dei danni medesimi — non possono non fondarsi su criteri rigorosamente oggettivi. Diversamente ragionando, infatti, si rischierebbe di ledere il principio della certezza del diritto su cui si fondano proprio le norme sulla prescrizione, che esige che le norme giuridiche del diritto comunitario siano chiare e precise, affinché gli interessati possano orientarsi in situazioni e relazioni giuridiche che rientrano nell’ordinamento giuridico comunitario.

    Inoltre il mancato decorso del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità extracontrattuale della Comunità fintantoché la parte asseritamente lesa non abbia personalmente acquisito la convinzione di aver subito un danno ha come conseguenza che il momento in cui tale azione si estingue varierebbe secondo la percezione individuale che ogni parte potrebbe avere dell’effettività del danno, il che si pone in contraddizione con il principio della certezza del diritto necessario ai fini dell’applicazione dei termini di prescrizione. A tale riguardo, la conoscenza dei fatti non rientra nel novero degli elementi che devono sussistere ai fini del decorso del termine di prescrizione. Non può quindi tenersi conto della valutazione soggettiva dell’effettività del danno nel determinare il dies a quo del detto termine.

    (v. punti 54, 59-61)

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