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Document 62005CJ0035

Massime della sentenza

Causa C-35/05

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

contro

Ministero delle Finanze

domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione

«Ottava direttiva IVA — Artt. 2 e 5 — Soggetti passivi non residenti all'interno del paese — Imposta indebitamente versata — Modalità per il rimborso»

Conclusioni dell'avvocato generale E. Sharpston, presentate l'8 giugno 2006   I-2428

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 marzo 2007   I-2452

Massime della sentenza

  1. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d'affari – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Rimborso dell'imposta ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese

    (Direttiva del Consiglio 79/1072, artt. 2 e 5)

  2. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d'affari – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Debitori dell'imposta

    (Direttiva del Consiglio 77/388, art 21, punto 1)

  3. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d'affari – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Regolarizzazione dell'imposta indebitamente fatturata

    (Direttiva del Consiglio 77/388)

  1.  Gli artt. 2 e 5 dell'ottava direttiva 79/1072, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese, devono essere interpretati nel senso che l'imposta sul valore aggiunto non dovuta ed erroneamente fatturata al destinatario delle prestazioni, poi versata all'erario dello Stato membro del luogo di tali prestazioni, non può formare oggetto di rimborso ai sensi di tali disposizioni.

    L'ottava direttiva, che non ha lo scopo di mettere in discussione il sistema attuato dalla sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, è intesa a stabilire le modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto versata in uno Stato membro ad opera di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro. La sua finalità è quindi di armonizzare il diritto al rimborso quale è sancito dall'art. 17, n. 3, della sesta direttiva. Infatti, gli artt. 2 e 5 dell'ottava direttiva rinviano esplicitamente all'art. 17 della sesta direttiva. Ciò posto, dal momento che il diritto a detrazione, ai sensi del citato art. 17, non può essere esteso anche all'imposta sul valore aggiunto erroneamente addebitata e versata all'erario, occorre rilevare che questa stessa imposta sul valore aggiunto non può formare oggetto di rimborso in forza delle disposizioni dell'ottava direttiva.

    (v. punti 25-28, dispositivo 1)

  2.  Ad eccezione dei casi espressamente previsti dalle disposizioni di cui all'art. 21, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 92/111, solo il prestatore dev'essere considerato debitore dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti delle autorità tributarie dello Stato membro del luogo delle prestazioni.

    (v. punto 33, dispositivo 2)

  3.  I principi di neutralità, effettività e non discriminazione non ostano ad una normativa nazionale secondo cui soltanto il prestatore di servizi è legittimato a chiedere il rimborso delle somme indebitamente versate alle autorità tributarie a titolo di imposta sul valore aggiunto, mentre il destinatario dei servizi può esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del prestatore. Tuttavia, nel caso in cui il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto divenga impossibile o eccessivamente difficile, gli Stati membri devono prevedere, in ossequio al principio di effettività, gli strumenti necessari per consentire a tale destinatario di recuperare l'imposta indebitamente fatturata.

    Tale soluzione non è inficiata dalla normativa nazionale in materia di imposizione diretta dato che il sistema di tassazione diretta, nel suo complesso, non ha alcun rapporto con quello dell'imposta sul valore aggiunto.

    (v. punti 42, 45, dispositivo 3)

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