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Document 62005CJ0032

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Atti delle istituzioni — Direttive — Esecuzione da parte degli Stati membri

(Art. 249, terzo comma, CE)

2. Atti delle istituzioni — Direttive — Esecuzione da parte degli Stati membri

3. Ambiente — Azione comunitaria in materia di acque — Direttiva 2000/60

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, artt. 1 e 2)

4. Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione durante il procedimento precontenzioso

(Art. 226 CE)

5. Ambiente — Azione comunitaria in materia di acque — Direttiva 2000/60 — Obbligo d’informazione e consultazione pubblica

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, artt. 13, n. 6, e 14)

Massima

1. Discende dall’art. 249, terzo comma, CE, che la trasposizione nel diritto interno di una direttiva non implica necessariamente l’azione legislativa di ogni Stato membro. Non è sempre richiesta una formale riproduzione delle disposizioni di una direttiva in una norma di legge espressa e specifica, posto che per la trasposizione di una direttiva può essere sufficiente, in base al suo contenuto, un contesto normativo generale. In particolare, l’esistenza di principi generali di diritto costituzionale o amministrativo può rendere superflua la trasposizione mediante provvedimenti legislativi o regolamentari ad hoc, a condizione tuttavia che tali principi garantiscano effettivamente la piena applicazione della direttiva da parte dell’amministrazione nazionale e che, nel caso in cui la disposizione in parola sia diretta a creare diritti per i singoli, la situazione giuridica risultante da tali principi sia sufficientemente precisa e chiara e che i beneficiari siano messi in grado di conoscere la pienezza dei loro diritti e, se del caso, di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali.

(v. punto 34)

2. Una disposizione che riguarda esclusivamente i rapporti fra gli Stati membri e la Commissione in linea di principio non deve essere trasposta. Tuttavia, posto che gli Stati membri hanno l’obbligo di assicurare la piena osservanza del diritto comunitario, la Commissione ha la facoltà di dimostrare che il rispetto della disposizione di una direttiva che disciplina i detti rapporti richiede necessariamente l’adozione di specifiche misure di trasposizione nell’ordinamento giuridico nazionale.

(v. punto 35)

3. Non risulta né dagli artt. 1 e 2 della direttiva 2000/60, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, i quali prevedono gli obiettivi da essa perseguiti e le definizioni su cui essa si fonda, né da altre disposizioni della medesima direttiva che gli Stati membri siano obbligati, per trasporle correttamente, ad adottare una normativa-quadro al fine di rispettare gli obblighi imposti dalla direttiva. Certamente, l’adozione di una normativa-quadro può costituire un modo adeguato, perfino più semplice, di trasporre la direttiva, atteso che può fornire alle autorità competenti, in un testo unico, fondamenti normativi chiari per elaborare le diverse misure previste dalla direttiva in materia di acque e scadenzate nel tempo. L’adozione di una normativa-quadro può altresì facilitare il lavoro della Commissione, che deve vegliare a che gli obblighi posti dalla direttiva agli Stati membri siano rispettati. L’adozione di una normativa-quadro non è, però, il solo modo in cui gli Stati membri possono garantire la piena applicazione della direttiva e prevedere un sistema organizzato e articolato per la realizzazione dei suoi obiettivi.

(v. punti 46-48)

4. Se, nell’ambito del procedimento per inadempimento, il procedimento precontenzioso ha raggiunto l’obiettivo di proteggere i diritti dello Stato membro di cui trattasi, tale Stato non può contestare alla Commissione di aver esteso o modificato l’oggetto del ricorso come delimitato da tale procedimento se nel corso dello stesso esso non le ha indicato che la direttiva doveva essere considerata già trasposta nel diritto interno in vigore. La Commissione può, dopo aver contestato ad uno Stato membro l’assenza di qualsiasi trasposizione di una direttiva, precisare, nella replica, che la trasposizione fatta valere dallo Stato membro interessato per la prima volta nel suo controricorso è comunque inesatta o incompleta relativamente a determinate disposizioni della stessa direttiva. Un tale addebito è, infatti, necessariamente compreso in quello attinente all’assenza di qualsiasi trasposizione e riveste un carattere sussidiario rispetto a quest’ultimo.

(v. punto 56)

5. L’art. 14 della direttiva 2000/60, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, mira a conferire ai privati e alle parti interessate il diritto di partecipare attivamente all’attuazione della direttiva, in particolare all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. L’assenza di qualunque misura di trasposizione nel diritto interno non assicura punto l’obbligo che le misure nazionali di trasposizione rendano il termine previsto all’art. 13, n. 6, della direttiva giuridicamente vincolante per le autorità nazionali competenti e permettano ai privati di conoscere con largo anticipo la pienezza dei loro diritti nell’ambito delle procedure previste all’art. 14, nn. 1 e 2, della direttiva.

(v. punti 80-81)

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