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Document 62005CJ0011

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Libera circolazione delle merci — Scambi con i paesi terzi — Regime di trasformazione sotto controllo doganale

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, art. 133, lett. e)]

2. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Atti adottati dalle istituzioni

[Art. 234 CE; regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 133, lett. e)]

3. Libera circolazione delle merci — Scambi con i paesi terzi — Regime di trasformazione sotto controllo doganale

[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 133, lett. e)]

4. Libera circolazione delle merci — Scambi con i paesi terzi — Regime di trasformazione sotto controllo doganale

[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 133, lett. e); regolamento (CEE) della Commissione n. 2454/93, art. 502, n. 3]

Massima

1. Le conclusioni del comitato del codice doganale nell’ambito di una domanda di autorizzazione di trasformazione sotto controllo doganale in applicazione dell’art. 133, lett. e), del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, non hanno carattere vincolante per le autorità doganali nazionali che statuiscono su tale domanda.

(v. punto 33, dispositivo 4)

2. Le conclusioni del comitato del codice doganale nell’ambito di una domanda di autorizzazione di trasformazione sotto controllo doganale in applicazione dell’art. 133, lett. e), del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, non possono costituire oggetto di un esame di validità nell’ambito dell’art. 234 CE.

(v. punto 41, dispositivo 3)

3. L’art. 133, lett. e), del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, il quale detta le condizioni economiche che devono essere soddisfatte affinché sia concessa un’autorizzazione di trasformazione sotto controllo doganale, fa riferimento agli «interessi essenziali dei produttori comunitari di merci affini». A tal proposito, in sede di valutazione di una domanda di autorizzazione di trasformazione sotto controllo doganale in applicazione della detta norma, deve tenersi conto non soltanto del mercato dei prodotti finiti, ma anche della situazione economica del mercato delle materie prime utilizzate per fabbricare i detti prodotti.

(v. punti 47, 52, dispositivo 1)

4. I criteri da prendere in considerazione per valutare «la creazione o il mantenimento di attività di trasformazione» ai sensi dell’art. 133, lett. e), del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, e dell’art. 502, n. 3, del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento 2913/92, possono includere il criterio relativo alla creazione, in ragione delle attività di trasformazione previste, di un numero minimo di posti di lavoro, ma non si limitano a questo. I detti criteri dipendono, infatti, dalla natura dell’attività di trasformazione considerata e l’autorità doganale nazionale incaricata dell’esame delle condizioni economiche ai sensi di queste due disposizioni deve valutare globalmente ogni elemento pertinente, compreso quello relativo al numero dei posti di lavoro creati, al valore dell’investimento realizzato o alla perennità dell’attività prevista.

(v. punto 59, dispositivo 2)

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