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Document 62005CJ0002

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Normativa da applicare — Lavoratori distaccati in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede il datore di lavoro

[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 14, n. 1, lett. a), e n. 574/72, art. 11, n. 1, lett. a)]

Massima

Il modello E 101, rilasciato conformemente all’art. 11, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata ed aggiornata dal regolamento n. 2001/83, quale modificato dal regolamento n. 2195/91, vincola l’organo competente e i giudici dello Stato membro in cui sono distaccati i lavoratori fintantoché non venga revocato o invalidato dalle autorità dello Stato membro che l’hanno rilasciato.

Di conseguenza, un giudice dello Stato membro che ospita i detti lavoratori non può verificare la validità di un modello E 101 per quanto riguarda l’attestazione degli elementi in base ai quali un tale certificato è stato rilasciato, in particolare l’esistenza di un legame organico, ai sensi del combinato disposto dell’art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata ed aggiornata dal regolamento n. 2001/83, quale modificato dal regolamento n. 2195/91, e del punto 1 della decisione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti 17 ottobre 1985, n. 128, relativa all’applicazione degli artt. 14, n. 1, lett. a), e 14 ter, n. 1, del regolamento n. 1408/71, tra l’impresa avente sede in uno Stato membro e i lavoratori da essa distaccati nel territorio di un altro Stato membro, per la durata del distacco di questi ultimi.

(v. punto 33 e dispositivo)

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