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Document 62004TJ0305

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Segni idonei a costituire un marchio — Segni che non possono essere percepiti visivamente — Inclusione — Presupposto — Segni che possono essere riprodotti graficamente — Segni olfattivi

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 4]

2. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Segni inidonei a costituire un marchio — Segno olfattivo — Odore di fragola matura

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art 4 e 7, n. 1, lett. a)]

Massima

1. L’art. 4 del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, dev’essere interpretato nel senso che può costituire un marchio d’impresa un segno che di per sé non è suscettibile di essere percepito visivamente, a condizione che esso possa essere oggetto di una rappresentazione grafica – in particolare mediante figure, linee o caratteri – che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intelligibile, durevole ed oggettiva. La rappresentazione grafica di un segno deve comunque permettere che questo possa essere individuato con esattezza al fine di garantire il buon funzionamento del sistema di registrazione dei marchi di impresa. Di conseguenza, le condizioni per riconoscere la validità di una raffigurazione grafica non devono essere né modificate né mitigate al fine di agevolare la registrazione di segni la cui natura rende più difficoltosa la rappresentazione grafica.

Per quanto riguarda i segni olfattivi, non può escludersi che un segno di questo tipo possa costituire eventualmente oggetto di una descrizione che soddisfi tutte le condizioni di cui all’art. 4 del regolamento n. 40/94.

(v. punti 24-25, 28, 39)

2. È inidoneo a costituire un marchio comunitario ai sensi degli artt. 4 e 7, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, per non essere stato oggetto di rappresentazione grafica, un segno olfattivo, non visivamente percettibile, descritto dalle parole «odore di fragola matura» e accompagnato dall’immagine a colori di una fragola matura.

In effetti, la descrizione «odore di fragola matura», che può riferirsi a diverse varietà di fragole e pertanto a diversi odori distinti, non è né univoca né precisa e non consente di escludere qualsiasi elemento di soggettività nel processo di identificazione e di percezione del segno rivendicato.

Inoltre, l’immagine di una fragola, dal momento che rappresenta solo il frutto da cui emana un odore che si asserisce identico al segno olfattivo di cui trattasi, e non l’odore rivendicato, non costituisce una rappresentazione grafica del segno olfattivo. Inoltre, dal momento che le fragole, o almeno talune di esse, hanno un odore diverso secondo la varietà, l’immagine di una fragola di cui non è specificata la varietà non consente di identificare con chiarezza e precisione il segno olfattivo rivendicato.

Infine, la combinazione di mezzi di rappresentazione che non sono idonei in sé a soddisfare i requisiti della rappresentazione grafica non è idonea a soddisfare i detti requisiti ed è necessario che almeno uno degli elementi della rappresentazione soddisfi tutte le condizioni. Di conseguenza, poiché la descrizione verbale e l’immagine della fragola matura non soddisfano le condizioni richieste della rappresentazione grafica, la loro combinazione non costituisce una rappresentazione grafica valida.

(v. punti 33, 40-41, 45)

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