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Document 62004TJ0264

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata

    (Art. 253 CE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001)

    2. Comunità europee — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4)

    3. Comunità europee — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, n. 1, lett. a)]

    4. Comunità europee — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, n. 1)

    5. Comunità europee — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, n. 6)

    6. Comunità europee — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001)

    7. Comunità europee — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001)

    Massima

    1. L’obbligo in capo all’istituzione di motivare la sua decisione di rifiuto dell’accesso ad un documento ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per giudicare se la decisione sia fondata, o se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, e, dall’altro, di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione. La portata di quest’obbligo dipende dalla natura dell’atto in questione e dal contesto nel quale è stato adottato.

    (v. punto 36)

    2. La consultazione da parte del pubblico dei documenti delle istituzioni costituisce un principio e il diniego dell’accesso l’eccezione a tale principio. Di conseguenza, i casi di diniego previsti dall’art. 4 del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, devono essere interpretati e applicati restrittivamente per non ostacolare l’applicazione del principio. Inoltre, un’istituzione è tenuta ad esaminare, per ogni documento per il quale si richiede l’accesso, se, in considerazione delle informazioni di cui essa dispone, la divulgazione del documento possa effettivamente pregiudicare uno degli aspetti dell’interesse pubblico tutelato dalle eccezioni che permettono il diniego. Perché tali eccezioni siano applicabili, il rischio di pregiudizio dell’interesse pubblico deve pertanto essere ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico.

    (v. punto 39)

    3. Le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale nell’esaminare se l’accesso ad un documento possa pregiudicare l’interesse pubblico tutelato dall’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, e, di conseguenza, il controllo esercitato dal Tribunale sulla legittimità delle decisioni delle istituzioni che negano la consultazione di taluni documenti a motivo delle eccezioni categoriche relative all’interesse pubblico deve limitarsi alla verifica dell’osservanza delle norme di procedura e di motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti, nonché dell’assenza sia di un errore manifesto nella valutazione dei medesimi sia di uno sviamento di potere.

    (v. punto 40)

    4. Le eccezioni menzionate all’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, sono formulate in termini categorici e le istituzioni sono quindi obbligate a negare la consultazione dei documenti rientranti nell’ambito di queste eccezioni categoriche qualora sia provata la sussistenza delle circostanze indicate in tali eccezioni. Esse si differenziano dunque dalle eccezioni riguardanti l’interesse delle istituzioni a tutelare la segretezza dei loro processi decisionali, previste dall’art. 4, n. 3, del regolamento n. 1049/2001, nell’applicare le quali le istituzioni dispongono di un potere discrezionale che consente loro di contemperare, da un lato, il loro interesse a tutelare la segretezza dei loro processi decisionali e, dall’altro, l’interesse del cittadino a ottenere l’accesso ai documenti.

    (v. punto 44)

    5. Emerge dalla formulazione stessa dell’art. 4, n. 6, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, che un’istituzione deve esaminare se sia opportuno accordare un accesso parziale ai documenti oggetto di una domanda di accesso, limitando un eventuale diniego ai soli dati inclusi nelle eccezioni previste. L’istituzione deve accordare siffatto accesso parziale se lo scopo perseguito da tale istituzione negando l’accesso al documento può essere raggiunto anche nell’ipotesi in cui essa si limiti a occultare i brani che possono pregiudicare l’interesse pubblico tutelato.

    (v. punto 50)

    6. Sarebbe contrario all’imperativo di trasparenza sotteso al regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, che alcune istituzioni facciano appello all’inesistenza di documenti per eludere l’applicazione di tale regolamento. L’effettivo esercizio del diritto di accesso ai documenti implica che le istituzioni interessate procedano, per quanto possibile e in modo non arbitrario e prevedibile, alla redazione e alla conservazione della documentazione riguardante le loro attività.

    Non si può considerare che il Consiglio abbia proceduto in modo arbitrario o imprevedibile non avendo stilato un verbale relativo ad un punto dell’ordine del giorno di una riunione di uno dei suoi comitati, in considerazione del carattere meramente informativo di tale punto e dell’assenza di una misura particolare di attuazione. Quindi, non si può concludere che il Consiglio, adducendo l’inesistenza di un siffatto verbale, abbia violato il diritto dell’interessato ad accedere ai documenti, come riconosciuto dal regolamento n. 1049/2001.

    (v. punti 61-63)

    7. Ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la nozione di documento e quella di informazione devono essere distinte. Il diritto di accesso del pubblico a un documento delle istituzioni riguarda unicamente i documenti e non le informazioni in senso lato e non implica per le istituzioni il dovere di rispondere a ogni richiesta d’informazione di un privato.

    (v. punti 75-76)

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