This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62004TJ0034
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio figurativo Turkish Power e marchio denominativo POWER
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
Non esiste, per il pubblico tedesco, rischio di confusione tra il segno figurativo composto dai due vocaboli «Turkish» e «power» separati da una testa di leone ruggente dalla criniera fiammeggiante, di cui è chiesta la registrazione come marchio comunitario per svariati prodotti comprendenti «tabacco, articoli per fumatori, fiammiferi» rientranti nella classe 34 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il marchio denominativo POWER, registrato anteriormente in Germania per «tabacco, articoli per fumatori, (...); fiammiferi» rientranti nella medesima classe, in quanto non risulta che l’elemento «power», comune ai due segni, costituisca la componente dominante del segno richiesto né che esso determini l’impressione generale che emerge da quest’ultimo al punto da consentire la caratterizzazione di un rischio di confusione nella mente del pubblico di riferimento, cosicché, alla luce delle differenze peraltro esistenti tra i due segni in conflitto sul piano visivo, fonetico e concettuale, e nonostante l’identità dei prodotti da questi designati e la presenza del citato elemento denominativo comune, il pubblico destinatario, avveduto, che manifesta un elevato grado di attenzione ed è fedele ai suoi marchi tradizionali, non può credere che i prodotti in questione provengano dalla medesima impresa o, eventualmente, da imprese collegate economicamente.
(v. punti 49, 71‑72)