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Document 62004CO0404

Massime dell’ordinanza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — «Fumus boni iuris» — Urgenza — Danno grave e irreparabile — Carattere cumulativo — Ponderazione di tutti gli interessi in gioco

(Artt. 242 CE e 243 CE)

2. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Sentenza del Tribunale che forma oggetto di un’impugnazione — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Domanda diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa impugnata in primo grado — Ricevibilità

(Art. 242 CE)

3. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Sentenza del Tribunale che forma oggetto di un’impugnazione — Sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata senza successo dinanzi al Tribunale — Presupposti — «Fumus boni iuris» — Portata dell’onere della prova gravante sul ricorrente

(Art. 242 CE)

Massima

1. I provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario solo se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione nel procedimento principale. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti presupposti.

(v. punti 10-11)

2. Il fatto che una domanda di provvedimenti provvisori, presentata nell’ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale che ha respinto il ricorso d’annullamento contro una decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e ne ordina la ripetizione, abbia per oggetto la sospensione della decisione di cui trattasi e vada quindi oltre la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata non rende irricevibile la detta domanda.

Infatti, considerato che, da un lato, la sentenza impugnata, in quanto respinge integralmente il ricorso, è assimilabile a un provvedimento negativo, nei riguardi del quale la concessione della sospensione dell’esecuzione, che non modificherebbe in alcun modo la situazione della ricorrente, non è concepibile, salvo circostanze eccezionali, e, d’altro lato, che l’obbligo di rimborso dell’aiuto illegittimo deriva dalla decisione impugnata dinanzi al Tribunale, ragioni connesse al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva esigono che tale domanda sia dichiarata ricevibile.

(v. punti 12-14)

3. Il fatto che una domanda di provvedimenti provvisori, presentata nell’ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale che ha respinto il ricorso d’annullamento contro una decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e ne ordina la ripetizione, abbia per oggetto la sospensione della decisione di cui trattasi ha determinate conseguenze sulla valutazione dell’esistenza del fumus boni iuris che il ricorrente deve dimostrare, nel senso che l’onere della prova da questi sopportato è più gravoso.

Infatti, per quanto validi possano essere i motivi e gli argomenti invocati contro la sentenza impugnata, non possono essere sufficienti per giustificare giuridicamente, prima facie, la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata dinanzi al Tribunale. Per fornire la prova in merito al soddisfacimento del requisito relativo al fumus boni iuris, il ricorrente deve essere inoltre in grado di dimostrare che i motivi e gli argomenti invocati dinanzi al Tribunale contro la detta decisione sono tali da giustificare la concessione della sospensione richiesta, e ciò nonostante il fatto che un giudice comunitario li abbia già esaminati e dichiarati infondati.

(v. punti 16-20)

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