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Document 62004CO0052

    Massime dell’ordinanza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Politica sociale — Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 89/391 concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro — Direttiva 93/104 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro — Ambito di applicazione — Forze di pronto intervento di un servizio pubblico di vigili del fuoco — Inclusione — Applicazione della norma che stabilisce la durata massima dell’orario lavorativo settimanale — Deroga in caso di circostanze eccezionali

    (Direttive del Consiglio 89/391/CEE, art. 2, e 93/104/CE, artt. 1, n. 3, e 6, punto 2)

    Massima

    L’art. 2 della direttiva 89/391, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e l’art. 1, n. 3, della direttiva 93/104, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, vanno interpretati nel senso che:

    – le attività svolte dalle forze d’intervento di un servizio pubblico di vigili del fuoco sono ricomprese, di norma, nella sfera di applicazione delle dette direttive, sicché, in linea di principio, l’art. 6, punto 2, della direttiva 93/104 osta al superamento della soglia di 48 ore prevista per la durata massima dell’orario lavorativo settimanale, ivi compresi i servizi di guardia;

    – tale superamento è possibile, tuttavia, nell’ipotesi di circostanze eccezionali di gravità e dimensioni tali che l’obiettivo di garantire il buon funzionamento di servizi indispensabili alla tutela di interessi pubblici quali l’ordine, la salute e la sicurezza pubblici deve provvisoriamente prevalere su quello di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori addetti a squadre di intervento e di soccorso; tuttavia, anche in una siffatta situazione eccezionale, gli obiettivi della direttiva 89/391 devono quanto più possibile essere tutelati.

    (v. punti 53, 55-57, 61 e dispositivo)

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