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Document 62004CJ0479

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Diritto di distribuzione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 4, n. 2)

2. Atti delle istituzioni — Scelta del fondamento giuridico — Criteri — Atto riguardante l’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione

(Artt. 47, n. 2, CE, 55 CE e 95 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29)

3. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Diritto di distribuzione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 4, n. 2)

Massima

1. L’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che esso osta a norme nazionali che prevedono l’esaurimento del diritto di distribuzione dell’originale o di copie di un’opera messa in commercio fuori dalla Comunità dal titolare o con il suo consenso.

Dai termini del combinato disposto dell’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 e del ventottesimo ‘considerando’ di tale direttiva, risulta infatti chiaramente che la detta disposizione non lascia agli Stati membri la facoltà di prevedere una regola di esaurimento diversa da quella dell’esaurimento nella Comunità. Tale conclusione è corroborata dall’art. 5 della direttiva considerata, che autorizza gli Stati membri a prevedere eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione, al diritto di comunicazione di opere al pubblico, al diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti e al diritto di distribuzione. Infatti, non risulta da alcuna disposizione di tale articolo che le eccezioni o le limitazioni autorizzate potrebbero riguardare la regola dell’esaurimento contenuta nell’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 e, quindi, consentire agli Stati membri di derogare a tale regola.

(v. punti 24-25, 27, dispositivo 2)

2. Nell’ambito del sistema di competenze della Comunità, la scelta del fondamento giuridico di un atto deve basarsi su elementi oggettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale. Tra tali elementi figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell’atto. A tal riguardo le disposizioni degli artt. 47, n. 2, CE, 55 CE e 95 CE, in virtù delle quali è stata adottata la direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, consentono di adottare misure necessarie al buon funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi per mezzo di un’armonizzazione delle legislazioni nazionali relative al contenuto e all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi. Risulta dai ‘considerando’ di tale direttiva che essa persegue manifestamente gli obiettivi di cui alle soprammenzionate disposizioni del Trattato.

(v. punti 30-32)

3. L’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, che prevede che il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera si esaurisce nella Comunità solo nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto siano effettuati dal titolare del diritto o con il suo consenso, non viola né gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi, né le norme del Trattato relative all’attuazione di una politica della concorrenza, né i principi di proporzionalità e di uguaglianza, né la libertà di espressione, né gli artt. 151 CE e 153 CE.

Infatti, in primo luogo, per quanto riguarda gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi, né l’art. 6, n. 2, del Trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) sul diritto d’autore, né gli artt. 8, n. 2, e 12, n. 2, del Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi impongono alla Comunità, in quanto parte contraente, un obbligo di prevedere una regola specifica relativa all’esaurimento di tale diritto.

In secondo luogo, per quanto attiene alle norme del Trattato relative all’attuazione di una politica della concorrenza, risulta dal primo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 che l’armonizzazione realizzata dalla detta direttiva mira anche a garantire una concorrenza non falsata nel mercato interno, conformemente all’art. 3, n. 1, lett. g), CE.

In terzo luogo, alla luce degli obiettivi menzionati dalle istituzioni comunitarie, appare che la scelta operata al citato art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 a favore della regola di esaurimento nella Comunità non costituisce una misura sproporzionata atta a pregiudicare la validità di tale disposizione.

In quarto luogo, poiché il titolare è in grado di esercitare il suo controllo sulla prima commercializzazione dell’oggetto coperto dal diritto di distribuzione, la libertà di espressione non può evidentemente essere invocata per invalidare la regola dell’esaurimento. Inoltre, l’asserita limitazione della libertà di ricevere informazioni è giustificata con riferimento alla necessità di proteggere i diritti di proprietà intellettuale, come il diritto d’autore, che fanno parte del diritto di proprietà.

In quinto luogo, per quanto riguarda il principio di uguaglianza, non vi è alcun dubbio che il produttore ed il titolare di una licenza stabiliti in un paese terzo non si trovano in una situazione identica o paragonabile a quella del produttore e del titolare di una licenza stabiliti nella Comunità.

Infine, con riferimento agli artt. 151 CE e 153 CE, risulta da diversi ‘considerando’ della direttiva in oggetto, nonché dal regime di eccezioni e limitazioni previsto al suo art. 5, che gli aspetti culturali propri degli Stati membri, nonché il diritto all’educazione di cui il legislatore comunitario deve tener conto nell’ambito della sua azione, sono stati pienamente presi in considerazione dalle istituzioni comunitarie al momento dell’elaborazione e dell’adozione della direttiva 2001/29.

(v. punti 40, 49, 58, 63, 65, 69, 80)

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