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Document 62004CJ0442

    Massime della sentenza

    Causa C-442/04

    Regno di Spagna

    contro

    Consiglio dell’Unione europea

    «Pesca — Regolamento (CE) n. 1954/2003 — Regolamento (CE) n. 1415/2004 — Gestione dello sforzo di pesca — Fissazione del livello massimo annuale dello sforzo di pesca — Periodo di riferimento — Zone e risorse di pesca comunitarie — Zone biologicamente sensibili — Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati — Eccezione di illegittimità — Ricevibilità — Principio di non discriminazione — Sviamento di potere»

    Conclusioni dell’avvocato generale Y. Bot, presentate il 31 gennaio 2008   I - 3521

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 maggio 2008   I - 3542

    Massime della sentenza

    1. Eccezione di illegittimità – Carattere incidentale

      (Artt. 230, quinto comma, CE e 241 CE)

    2. Procedura – Autorità di cosa giudicata

    3. Pesca – Conservazione delle risorse del mare – Regime di gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie

      (Art. 34, n. 2, CE; regolamento del Consiglio n. 1954/2003, artt. 3, 4 e 6)

    4. Pesca – Conservazione delle risorse del mare – Regime di gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie

      (Art. 241 CE; regolamento del Consiglio n. 1954/2003, art. 6)

    1.  Uno Stato membro può, nell’eventualità di una controversia, contestare la legittimità di un regolamento contro il quale non ha proposto ricorso di annullamento prima della scadenza del termine previsto dall’art. 230, quinto comma, CE. Mentre tale eccezione di illegittimità, in linea di principio, per essere ricevibile, deve essere formulata nell’atto di ricorso, la sua formulazione esplicita unicamente nella replica, senza introduzione di altri motivi a sostegno di detta eccezione diversi da quelli già sollevati nell’atto di ricorso, è parimenti ricevibile qualora fosse già implicitamente ma chiaramente contenuta nell’atto di ricorso.

      (v. punti 22-24)

    2.  L’eccezione di illegittimità di un regolamento sollevata da uno Stato membro non si pone in contrasto con l’autorità di cosa giudicata derivante da una precedente sentenza se la Corte non si è pronunciata in quest’ultima in ordine alla legittimità delle disposizioni di detto regolamento oggetto dell’eccezione di illegittimità, ma ha respinto la relativa domanda di annullamento in quanto irricevibile. Infatti, l’autorità di cosa giudicata riguarda unicamente i punti di fatto e di diritto che sono stati effettivamente o necessariamente decisi dalla pronuncia giudiziale di cui trattasi.

      (v. punto 25)

    3.  Il principio di non discriminazione, come enunciato dall’art. 34, n. 2, CE, impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.

      Le disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 6 del regolamento n. 1954/2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie, sono applicabili in modo identico a tutti gli Stati membri. In particolare, il periodo di riferimento che va dal 1998 al 2002 e che serve, in forza di tali disposizioni, ai fini della valutazione e poi dell’attribuzione del livello di sforzo di pesca per le specie e le zone contemplate dalle disposizioni medesime, è lo stesso per tutta la Comunità europea. La limitazione dello sforzo di pesca determinata in funzione dello sforzo effettivamente compiuto durante detto periodo da ogni flotta nazionale in tali zone e per tali specie si applica, dunque, a tutte le imbarcazioni da pesca comunitarie, indipendentemente dalla loro nazionalità. Pertanto, le misure contenute in tali disposizioni possono essere ritenute discriminatorie nei confronti di uno Stato membro solo se, da un lato, esso si trovava in una situazione differente da quella degli altri Stati membri quando le misure stesse sono state adottate e se, dall’altro, non risulta obiettivamente giustificato, eventualmente, che tale Stato sia assoggettato al medesimo regime di gestione dello sforzo di pesca applicabile agli altri Stati membri.

      L’assoggettamento di uno Stato membro che si trovava, all’epoca dell’adozione del regolamento n. 1954/2003, in una situazione diversa da quella degli altri Stati membri, al medesimo regime di gestione dello sforzo di pesca applicabile agli altri Stati membri, previsto da detto regolamento, risulta obiettivamente giustificato in quanto, da una parte, tale regime prevede un metodo di valutazione dello sforzo di pesca basato su dati obiettivi, vale a dire lo sforzo di pesca effettivamente esercitato da ogni Stato membro nelle zone e per le specie interessate nel corso di un periodo recente di cinque anni e, dall’altra, tale regime ha lo scopo di garantire la conservazione delle risorse alieutiche, facendo sì, secondo il quarto ‘considerando’ di detto regolamento, che il livello generale dello sforzo di pesca attualmente esercitato non aumenti.

      (v. punti 35-36, 40-41)

    4.  Un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quantomeno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato CE per far fronte alle circostanze del caso di specie.

      La circostanza che misure tecniche volte alla protezione del novellame possano essere parimenti contemplate da un altro regolamento ed il fatto che possano esistere altre zone biologicamente sensibili non valgono a dimostrare che il Consiglio sia incorso in uno sviamento di potere con l’adozione di un regime specifico di gestione dello sforzo di pesca per una zona biologicamente sensibile all’art. 6 del regolamento n. 1954/2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie.

      (v. punti 49-50)

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