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Document 62004CJ0413
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Adesione di nuovi Stati membri — Atto di adesione del 2003 — Adattamento degli atti comunitari non adattati dall’atto di adesione stesso — Nozione
(Atto di adesione del 2003, art. 57; direttiva del Consiglio 2004/85)
2. Adesione di nuovi Stati membri — Repubblica ceca — Estonia — Cipro — Lettonia — Lituania — Ungheria — Malta — Polonia — Slovenia — Slovacchia — Atti comunitari adottati dopo la firma del trattato di adesione del 2003 — Adozione di deroghe provvisorie a favore dei nuovi Stati membri — Fondamento giuridico adeguato
(Artt. 249, nn. 2 e 3, CE e 299 CE; trattato di adesione del 2003, art. 2, nn. 2 e 3)
3. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata
(Art. 253 CE; direttiva del Consiglio 2004/85)
1. Le misure che possono essere adottate in base all’art. 57 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea, che prevede l’adattamento degli atti delle istituzioni che non sono stati adattati dall’atto stesso, si limitano, in linea di principio, ad adattamenti destinati a rendere gli atti comunitari anteriori applicabili nei nuovi Stati membri, escludendo qualsiasi altra modifica, e, in particolare, deroghe provvisorie. Ne consegue che simili deroghe provvisorie all’applicazione delle disposizioni di un atto comunitario, che abbiano come unico oggetto e scopo di ritardare temporaneamente l’applicazione effettiva dell’atto comunitario interessato nei confronti di un nuovo Stato membro, non possono essere qualificate, in linea di principio, come «adattamenti» ai sensi dell’art. 57 del detto atto.
Tuttavia, sebbene la direttiva 2004/85/CE, che modifica la direttiva 2003/54/CE per quanto riguarda l’applicazione di talune disposizioni all’Estonia, abbia certamente lo scopo di ritardare temporaneamente l’applicazione effettiva di talune disposizioni della direttiva 2003/54, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, nei confronti della Repubblica di Estonia, alcune misure che essa comporta in tale prospettiva rivestono peraltro anche il carattere di misure di adattamento necessarie per assicurare la piena applicabilità della direttiva 2003/54 per quanto riguarda tale Stato membro. Ciò avviene per le misure volte a tener conto, nel contesto istituito dalla direttiva 2003/54, della misura transitoria precedentemente accordata alla Repubblica di Estonia dall’allegato VI dell’atto di adesione del 2003 per quanto riguarda la direttiva 96/92. Così, la direttiva 2004/85, in quanto ha previsto una sospensione dell’applicazione dell’art. 21, n. 1, lett. b) e c), della direttiva 2003/54 sino al 31 dicembre 2008 in modo da conservare a vantaggio della Repubblica di Estonia la dispensa dall’apertura del suo mercato dell’energia elettrica entro il 1º gennaio 2009, di cui beneficiava nei termini previsti all’allegato VI dell’atto di adesione del 2003, poteva essere validamente adottata in base all’art. 57 del menzionato atto di adesione.
Per contro, la direttiva 2004/85 deve essere annullata in quanto prevede a favore dell’Estonia una deroga all’applicazione dell’art. 21, n. 1, lett. b) e c), della direttiva 2003/54, che va oltre il 31 dicembre 2008, nonché un obbligo correlativo di garantire un’apertura solo parziale del mercato rappresentante il 35% del consumo al 1º gennaio 2009 e un obbligo di comunicazione annuale delle soglie di consumo che danno diritto all’ammissibilità per il consumatore finale. Tali deroghe complementari costituiscono, infatti, misure che hanno come unico oggetto e finalità di ritardare temporaneamente l’applicazione effettiva dell’atto comunitario interessato, la cui adozione implica quindi una valutazione di ordine politico. Ne consegue che non potevano essere validamente adottate in base all’art. 57 dell’atto di adesione del 2003.
(v. punti 37-40, 51-52, 60-61, 88)
2. Una volta firmato il trattato relativo all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea e fatta salva l’applicazione delle procedure particolari che tale trattato prevede per decidere taluni tipi di misure transitorie, non esiste alcuna obiezione di principio a che atti comunitari adottati successivamente a tale firma e precedentemente all’entrata in vigore del detto trattato di adesione e contenenti deroghe temporanee a favore di un futuro Stato membro aderente siano adottati direttamente in base alle disposizioni del Trattato CE.
Infatti, disposizioni derogatorie di tale tipo, che siano destinate a trovare applicazione solo con riserva dell’entrata in vigore effettiva del trattato di adesione del 2003 e alla data di quest’ultima, non possono violare né gli artt. 249, nn. 2 e 3, CE e 299 CE, secondo cui gli atti adottati dalle istituzioni si applicano agli Stati membri, né l’art. 2, nn. 2 e 3, del detto trattato di adesione.
Da una parte, disposizioni specifiche di tale tipo, come del resto gli atti in cui esse sono incluse e/o a cui derogano, si applicheranno nei confronti degli Stati aderenti solo alla data in cui l’adesione diviene effettiva, data in cui questi ultimi acquisiscono la qualità di Stato membro.
D’altra parte, la circostanza che l’art. 2, n. 2, del trattato di adesione del 2003 disponga che il detto trattato entri in vigore solo il 1º maggio 2004 e che il n. 3 di questo medesimo articolo preveda che, in deroga a questo principio, talune disposizioni del detto trattato possono trovare applicazione in anticipo, non pregiudica la possibilità di prevedere, in atti adottati non a titolo di tale trattato ma sulla base del Trattato CE stesso, le condizioni in cui atti di tale tipo adottati tra la firma del trattato di adesione e la sua entrata in vigore si applicheranno ai futuri Stati membri una volta divenuta effettiva l’adesione.
Infine, l’applicazione del procedimento legislativo ordinario previsto dal Trattato CE per quanto riguarda le deroghe adottate a favore dei nuovi Stati membri durante il periodo intercorrente tra la data di firma del trattato di adesione del 2003 e quella della sua entrata in vigore è confermata dall’esistenza di meccanismi specifici, come la procedura di informazione e di consultazione, propri del processo di adesione istituito, che consentono a tali nuovi Stati di far valere, in caso di necessità, i propri interessi.
(v. punti 62-65, 69)
3. La motivazione prescritta dall’art. 253 CE deve essere adattata alla natura dell’atto controverso. Anche se tale motivazione deve far apparire in maniera chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione comunitaria da cui promana l’atto, per consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e per permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo, non si richiede tuttavia che la motivazione contenga tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti. Infatti, per accertare se la motivazione di un atto soddisfi i criteri dell’art. 253 CE esso va valutato con riferimento non solo alla sua formulazione, ma anche al suo contesto e all’insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata.
A questo proposito, il preambolo della direttiva 2004/85, che modifica la direttiva 2003/54 per quanto riguarda l’applicazione di talune disposizioni all’Estonia, che si riferisce alla domanda della Repubblica di Estonia, alla deroga transitoria relativa alla direttiva 96/92 prevista a favore di tale Stato membro dall’allegato VI dell’atto di adesione del 2003, alla dichiarazione n. 8 allegata all’atto finale del trattato di adesione del 2003, all’acceleramento dell’apertura del mercato dell’energia elettrica operata dalla direttiva 2003/54, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92, e, infine, alle particolarità del settore dell’argillite petrolifera estone nonché alle difficoltà che tale settore incontrerebbe in assenza delle misure transitorie previste dalla direttiva 2004/85, può permettere agli interessati di avere una sufficiente conoscenza delle giustificazioni delle dette misure transitorie e al giudice competente di esercitare il suo controllo. Tali elementi consentono in particolare alla Corte di effettuare un controllo della correttezza del fondamento normativo adottato dal legislatore comunitario senza che la scelta di tale fondamento, che è stato espressamente identificato dai ‘visto’ della direttiva 2004/85 nell’articolo 57 dell’atto di adesione del 2003, richieda una motivazione più dettagliata. Nemmeno il fatto che il Consiglio non abbia adottato il fondamento normativo proposto dalla Commissione richiede una motivazione più specifica al riguardo.
(v. punti 81-83)