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Document 62004CJ0411
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Diritto ad un processo equo
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Errata valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 51)
3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Competenza della Corte
(Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
4. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 96/C 207/04, titolo D, punto 2)
1. Il principio in forza del quale ogni persona ha diritto ad un processo equo è un principio generale di diritto comunitario.
Tale principio si ispira ai diritti fondamentali che fanno parte integrante dei principi generali del diritto comunitario dei quali la Corte garantisce l’osservanza ispirandosi alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e alle indicazioni fornite in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Nelle cause in materia di diritto comunitario della concorrenza, la prova testimoniale svolge solo un ruolo secondario, mentre i documenti scritti vi svolgono un ruolo principale.
La produzione di prove nelle cause riguardanti il diritto comunitario della concorrenza è caratterizzata dal fatto che i documenti esaminati contengono spesso segreti commerciali o altre informazioni che non possono essere divulgate o possono esserlo solo nell’osservanza di notevoli limiti.
Nelle condizioni specifiche delle indagini della Commissione riguardanti pratiche anticoncorrenziali, il principio secondo il quale ogni persona ha diritto ad un processo equo non può essere interpretato nel senso che debbano essere automaticamente esclusi come mezzi di prova i documenti contenenti elementi di prova a carico qualora talune informazioni debbano restare riservate. Siffatta riservatezza può riguardare anche l’identità degli autori dei documenti e delle persone che li hanno fatti pervenire alla Commissione.
(v. punti 40-44)
2. In caso di ricorso contro una pronuncia del Tribunale, la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti. Infatti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Questa valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale.
(v. punto 55)
3. Anche se la Corte, nell’ambito di un giudizio di impugnazione, non può sostituire, per motivi di equità, la propria valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza anche di merito, sull’ammontare delle ammende inflitte a talune imprese per una loro violazione del diritto comunitario, nondimeno, l’esercizio di siffatta competenza non può comportare, in sede di determinazione dell’importo delle dette ammende, una discriminazione tra le imprese che hanno preso parte ad un accordo o ad una pratica concordata in contrasto con l’art. 81, n. 1, CE.
Tuttavia, il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno del motivo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento, a pena di irricevibilità del motivo di cui trattasi.
(v. punti 68-69)
4. Nell’applicare la comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese occorre distinguere tra, da un lato, l’espresso riconoscimento di un’infrazione e, d’altro lato, la mera mancanza di contestazione di quest’ultima, che non contribuisce ad agevolare il compito della Commissione consistente nella scoperta e nella repressione delle infrazioni alle regole comunitarie della concorrenza cosicché il diverso trattamento riservato a due imprese che hanno partecipato alla stessa infrazione, ma di cui una ha effettuato il detto riconoscimento e l’altra no, non può costituire una discriminazione.
(v. punto 71)